La FINMA rilascia l’autorizzazione per uno o più rami assicurativi (art. 6 cpv. 3 della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori [
LSA]). In conformità all’Allegato 1 dell’Ordinanza sulla sorveglianza (
OS), si distinguono complessivamente 18 diversi rami assicurativi contro i danni.
Le imprese di assicurazione contro i danni che hanno ottenuto la necessaria autorizzazione possono altresì esercitare l’attività riassicurativa nel ramo assicurativo autorizzato. Le imprese di assicurazione contro i danni non sono tuttavia autorizzate all’esercizio dell’attività di assicurazione sulla vita.
Molteplici condizioni per l’autorizzazione
Le condizioni per ottenere un’autorizzazione sono molteplici e vanno dai requisiti di capitale alla descrizione dettagliata del piano d’esercizio previsto fino ai requisiti riguardanti le persone con funzioni dirigenziali. Ulteriori informazioni sulle condizioni e sulla procedura per ottenere un’autorizzazione sono descritte in varie
guide pratiche nonché nei moduli relativi ai piani d'esercizio.
Forma giuridica
Le società anonime e le cooperative svizzere possono esercitare l’attività in Svizzera. Anche le succursali di imprese di assicurazione estere possono ottenere un’autorizzazione. Con il Principato del Liechtenstein sono stati stipulati accordi particolari: le imprese di assicurazione contro i danni del Liechtenstein possono esercitare l’attività in Svizzera senza ulteriore autorizzazione, così come le imprese svizzere possono esercitare la propria attività nel Principato.