Un’impresa di assicurazione assoggettata alla vigilanza della FINMA può rinunciare in qualsiasi momento alla propria autorizzazione. Tuttavia, la rinuncia all’autorizzazione non implica la liberazione dalla vigilanza poiché la FINMA deve tutelare gli interessi degli assicurati, in particolare durante la fase di liquidazione.
La procedura dalla rinuncia all’autorizzazione alla liberazione dalla vigilanza è disciplinata dall’art. 60 della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA). Congiuntamente alla rinuncia all'autorizzazione, l’impresa di assicurazione deve sottoporre per approvazione alla FINMA un piano di liquidazione, il quale deve contenere informazioni in merito:
L’impresa di assicurazione che ha rinunciato all’autorizzazione non può stipulare nuovi contratti d’assicurazione nei rami assicurativi in oggetto. I contratti in vigore non possono essere prorogati e le coperture contrattuali non possono essere estese.
L’impresa di assicurazione è liberata dalla vigilanza e riottiene eventuali cauzioni da essa depositate quando sono stati liquidati integralmente tutti i contratti assicurativi e i suoi altri obblighi previsti dal diritto in materia di vigilanza sono stati adempiuti.