Rinuncia all’autorizzazione e liberazione della vigilanza

Un’impresa di assicurazione assoggettata alla vigilanza della FINMA può rinunciare alla propria autorizzazione. L’impresa di assicurazione viene tuttavia liberata dalla vigilanza solo dopo avere adempiuto i propri obblighi derivanti dal diritto in materia di vigilanza.

Un’impresa di assicurazione assoggettata alla vigilanza della FINMA può rinunciare in qualsiasi momento alla propria autorizzazione. Tuttavia, la rinuncia all’autorizzazione non implica la liberazione dalla vigilanza poiché la FINMA deve tutelare gli interessi degli assicurati, in particolare durante la fase di liquidazione.

Piano di liquidazione soggetto all’obbligo di approvazione

La procedura dalla rinuncia all’autorizzazione alla liberazione dalla vigilanza è disciplinata dall’art. 60 della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA). Congiuntamente alla rinuncia all'autorizzazione, l’impresa di assicurazione deve sottoporre per approvazione alla FINMA un piano di liquidazione, il quale deve contenere informazioni in merito:

  • alla liquidazione degli impegni finanziari risultanti dai contratti di assicurazione;
  • ai mezzi stanziati a tal fine, e
  • alla persona responsabile per questo compito.

Nessun nuovo contratto di assicurazione

L’impresa di assicurazione che ha rinunciato all’autorizzazione non può stipulare nuovi contratti d’assicurazione nei rami assicurativi in oggetto. I contratti in vigore non possono essere prorogati e le coperture contrattuali non possono essere estese.

Liberazione solo dopo l’adempimento di tutti gli obblighi

L’impresa di assicurazione è liberata dalla vigilanza e riottiene eventuali cauzioni da essa depositate quando sono stati liquidati integralmente tutti i contratti assicurativi e i suoi altri obblighi previsti dal diritto in materia di vigilanza sono stati adempiuti.

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