Oltre ai piani d’esercizio, soggetti all’obbligo di approvazione, il diritto in materia di vigilanza prevede l’obbligo di autorizzazione per ulteriori transazioni. Di seguito è riportata una breve panoramica, non esaustiva, di transazioni di questo tipo.
Ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA), sono soggette all’obbligo di autorizzazione anche le fusioni, le scissioni e le trasformazioni di imprese di assicurazione. La FINMA rilascia l’autorizzazione se è garantita la protezione degli assicurati, in particolare dai rischi d’insolvenza dell’impresa di assicurazione assuntrice e dagli abusi. Le imprese devono assicurarsi che gli attuali rapporti di assicurazione siano mantenuti invariati. Fusioni, scissioni e trasferimenti possono essere iscritti nel registro di commercio solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione della FINMA (art. 4 OS).
Se è basato su un accordo contrattuale, il trasferimento totale o parziale del portafoglio svizzero a un’altra impresa di assicurazione necessita dell’autorizzazione della FINMA. La FINMA autorizza il trasferimento soltanto se gli interessi degli assicurati sono tutelati nel loro insieme (art. 62 cpv. 1 LSA). Salvo laddove la FINMA avesse deciso l’esclusione del diritto di disdetta, lo stipulante ha il diritto di recedere dal contratto di assicurazione entro tre mesi dall’informazione individuale da parte dell’impresa di assicurazione assuntrice (art. 62 cpv. 3 e 4 LSA). Tali disposizioni sul trasferimento di portafogli non si applicano alle imprese di assicurazione che esercitano esclusivamente la riassicurazione.
Anche le partecipazioni qualificate di e a imprese di assicurazione sono associate alle transazioni soggette all’obbligo di autorizzazione (art. 21 LSA). Per le partecipazioni qualificate la legge non prevede tuttavia alcun obbligo di autorizzazione in senso stretto, tuttavia sancisce obblighi di notifica e possibilità d’intervento da parte della FINMA.