Organismi di vigilanza (OV)

I gestori patrimoniali indipendenti e i trustee sottostanno alla vigilanza degli organismi di vigilanza (OV), i quali a loro volta sono autorizzati e sottoposti alla vigilanza della FINMA (Legge federale sugli istituti finanziari [Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) e Legge federale sulla vigilanza dei mercati [Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA]).

Dal 1° gennaio 2020, tutti i gestori patrimoniali indipendenti e i trustee soggetti all’obbligo di assoggettamento devono affiliarsi a un organismo di vigilanza autorizzato dalla FINMA e disporre di un'autorizzazione della FINMA per l'esercizio dell'attività quale intermediario finanziario. Oltre alla competenza in materia di rilascio dell’autorizzazione, in relazione con la vigilanza indiretta su tali istituti finanziari la FINMA ha la competenza di emanare provvedimenti e sanzioni per il ripristino della situazione conforme.

Autorizzazione e vigilanza sugli OV

Per l'esercizio dell’attività di vigilanza secondo il diritto dei mercati finanziari e l’attuazione del loro mandato legale, gli OV necessitano dell'autorizzazione della FINMA in conformità alla Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari. La legge e l’ordinanza definiscono i requisiti posti agli OV. Nel processo di autorizzazione, la FINMA esamina se gli OV e le persone responsabili dell’amministrazione e della gestione soddisfano tali requisiti. Le modifiche successive che riguardano le condizioni di autorizzazione devono essere preventivamente sottoposte alla FINMA per la verifica e l'approvazione.

 

La FINMA vigila in modo continuo sugli OV autorizzati. Se nel quadro della vigilanza sugli OV la FINMA constata irregolarità o carenze, adotta le misure necessarie per il ripristino della situazione conforme. Se l’OV non soddisfa più le condizioni di autorizzazione e la situazione conforme non può essere ripristinata altrimenti, la FINMA gli ritira l’autorizzazione.

 

I primi OV sono stati autorizzati dalla FINMA il 6 luglio 2020.

Cambiamento dell’organismo di vigilanza (OV) per i gestori patrimoniali indipendenti e i trustee

Per i gestori patrimoniali indipendenti e i trustee è possibile effettuare il cambiamento dell’OV solo alla fine dell’anno. Se un istituto autorizzato dalla FINMA intende cambiare OV, deve presentare alla FINMA la corrispondente richiesta di modifica dell’autorizzazione al più tardi entro il 15 novembre. Gli intermediari finanziari che intendono cambiare OV devono dunque contattare tempestivamente l’OV precedente e il nuovo OV, in modo tale da poter presentare per tempo la richiesta alla FINMA. Occorre inoltre tenere conto delle disposizioni relative ai contratti di affiliazione del corrispondente OV.


Elenco di organismi di vigilanza autorizzati dalla FINMA

Ultima modifica: 21.12.2024 Dimensioni: 0.11  MB
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Elenco di organismi di vigilanza autorizzati dalla FINMA

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Mutazione/i garante/i - Organismi di vigilanza (OV)

Copia - Il formulario è disponibile sulla piattaforma di rilevamento e di richiesta della FINMA (EHP).

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B3-OV – Dichiarazione riguardante altri mandati

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