Secondo la Legge sulle banche , che si applica per analogia anche alle società di intermediazione mobiliare, le banche e le società di intermediazione mobiliare sotto il controllo svizzero necessitano di un’autorizzazione suppletiva qualora passino sotto il dominio straniero.
Le banche e le società di intermediazione mobiliare svizzere s’intendono sotto il dominio straniero quando soggetti esteri vi partecipano, direttamente o indirettamente, con partecipazioni qualificate che ammontano a più della metà dei diritti di voto oppure vi esercitano in altro modo un’influenza dominante.
Si considerano straniere le persone fisiche che non hanno né la cittadinanza svizzera né il permesso di residenza (permesso C) in Svizzera e le persone giuridiche che hanno sede all’estero o sono controllate, direttamente o indirettamente, da persone fisiche prive della cittadinanza svizzera e del permesso C svizzero.
La FINMA rilascia un’autorizzazione suppletiva se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
In caso di avvicendamento dei titolari esteri di partecipazioni qualificate di un istituto sotto il dominio straniero, occorre richiedere nuovamente l’autorizzazione suppletiva della FINMA. Questa prescrizione di legge si applica alle banche e alle società di intermediazione mobiliare svizzere, come pure alle succursali di banche e di società di intermediazione mobiliare estere.