Ai sensi dell’art. 1a LBCR è considerato banca chiunque opera soprattutto nel settore finanziario e accetta a titolo professionale depositi del pubblico per un importo superiore a 100 milioni di franchi o si presta pubblicamente a tale scopo. È inoltre considerato banca chiunque accetta a titolo professionale depositi del pubblico per un importo inferiore o pari a 100 milioni di franchi, o si presta pubblicamente a tale scopo, e investe tali depositi o corrisponde interessi sugli stessi. È inoltre considerato banca chiunque si rifinanzia in misura rilevante presso più banche non partecipanti in modo determinante al suo capitale, al fine di finanziare, per conto proprio e in un modo qualsiasi, un numero indeterminato di persone o imprese con le quali non costituisce un'unità economica.
Per intraprendere un’attività, le banche necessitano di un’autorizzazione e sono sottoposte alla vigilanza prudenziale della FINMA.
Condizioni di autorizzazione
Per ottenere un’autorizzazione bancaria, il richiedente deve soddisfare o poter soddisfare inequivocabilmente tutte le condizioni di autorizzazione. Le principali sono:
La procedura di autorizzazione bancaria avviene nel quadro di un costante scambio con i richiedenti. I tempi di elaborazione dipendono dalla qualità e dalla complessità della domanda, come pure dall'attuale carico di lavoro. In caso di domande con riferimento all’estero occorre tenere conto anche dei tempi di reazione delle rispettive autorità di vigilanza estere.
Sezione Autorizzazioni della divisione Banche (authorization@finma.ch)