Per banca estera s’intende qualsiasi impresa organizzata conformemente al diritto estero che possieda un’autorizzazione in qualità di banca all’estero, utilizzi nella ragione sociale o nella designazione dello scopo commerciale e/o nella documentazione commerciale il termine «banca» o «banchiere» oppure eserciti un’attività bancaria secondo l'art. 1a LBCR.
Affinché la banca estera ottenga l’autorizzazione all’istituzione di una rappresentanza, la banca estera e la rappresentanza devono soddisfare o poter soddisfare inequivocabilmente tutte le condizioni di autorizzazione. Le principali sono:
La procedura di autorizzazione quale rappresentanza di una banca estera avviene nel quadro di un costante scambio con i richiedenti. I tempi di elaborazione dipendono dalla qualità e dalla complessità della domanda, come pure dall'attuale carico di lavoro. Occorre inoltre tenere conto dei tempi di reazione delle rispettive autorità di vigilanza estere.
Sezione Autorizzazioni della divisione Banche (authorization@finma.ch)