Obbligo di autorizzazione in caso di dominio straniero

In vista dell’acquisizione di una partecipazione dominante da parte di soggetti esteri, le banche e le società di intermediazione mobiliare sotto il dominio svizzero necessitano di un’autorizzazione suppletiva. Lo stesso vale in caso di avvicendamenti rilevanti in seno al dominio straniero.

Secondo la Legge sulle banche , che si applica per analogia anche alle società di intermediazione mobiliare, le banche e le società di intermediazione mobiliare sotto il controllo svizzero necessitano di un’autorizzazione suppletiva qualora passino sotto il dominio straniero.

Che cosa significa «dominio straniero»?

Le banche e le società di intermediazione mobiliare svizzere s’intendono sotto il dominio straniero quando soggetti esteri vi partecipano, direttamente o indirettamente, con partecipazioni qualificate che ammontano a più della metà dei diritti di voto oppure vi esercitano in altro modo un’influenza dominante.

Si considerano straniere le persone fisiche che non hanno né la cittadinanza svizzera né il permesso di residenza (permesso C) in Svizzera e le persone giuridiche che hanno sede all’estero o sono controllate, direttamente o indirettamente, da persone fisiche prive della cittadinanza svizzera e del permesso C svizzero.

Requisiti per l’autorizzazione suppletiva

La FINMA rilascia un’autorizzazione suppletiva se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

  • gli Stati in cui sono domiciliati o hanno la propria sede i titolari di partecipazioni qualificate concedono la reciprocità. La verifica della reciprocità decade in presenza di convenzioni internazionali di altro tenore, come p. es. nei confronti di Stati membri dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

  • se con il passaggio sotto il dominio straniero la banca entra a far parte di un gruppo finanziario o di un conglomerato finanziario, la condizione può altresì consistere nel consenso dell’autorità di vigilanza estera, nonché nella sua capacità di sottoporre l’intero gruppo a una vigilanza su base consolidata.

Avvicendamento del dominio straniero

In caso di avvicendamento dei titolari esteri di partecipazioni qualificate di un istituto sotto il dominio straniero, occorre richiedere nuovamente l’autorizzazione suppletiva della FINMA. Questa prescrizione di legge si applica alle banche e alle società di intermediazione mobiliare svizzere, come pure alle succursali di banche e di società di intermediazione mobiliare estere.

Valutazione di progetti di autorizzazioni suppletive

A monte delle richieste la FINMA verifica i progetti che potrebbero comportare una procedura di autorizzazione suppletiva.

La verifica preventiva le consente di farsi un’idea degli aspetti fondamentali del progetto e di effettuare una prima valutazione della situazione sotto il profilo normativo. I promotori del progetto ricevono quindi per tempo preziose informazioni su eventuali impedimenti al rilascio dell’autorizzazione o su altre questioni importanti.

Una volta ricevuta la presentazione del progetto, la FINMA decide se organizzare o meno un incontro. La presentazione deve essere inoltrata in una delle lingue ufficiali o in inglese alla Sezione Autorizzazioni della Divisione Banche.

Gli accertamenti in merito ai progetti di autorizzazione suppletive sono soggetti al versamento di un emolumento il cui importo è stabilito dall’Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA.

Contatto: authorization@finma.ch

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