Autorizzazione dei modelli di rischio per il calcolo dei fondi propri minimi

Per il calcolo dei fondi propri minimi le banche e le società di intermediazione mobiliare che tengono conti possono utilizzare i propri modelli di rischio, purché abbiano chiesto e ottenuto dalla FINMA l’apposita autorizzazione.

L’Ordinanza sui fondi propri (OFoP) stabilisce che le banche e le società di intermediazione mobiliare che tengono conti devono disporre di fondi propri proporzionati ai rischi della rispettiva attività commerciale. La maggior parte degli istituti calcola l’ammontare dei fondi propri minimi sulla base di approcci standard per i rischi di mercato, di credito e operativi. Su richiesta la FINMA può ammettere l’utilizzo di propri modelli di calcolo per una o più di queste classi di rischio.

Requisiti dei modelli di rischio soggetti ad autorizzazione

Affinché la banca o la società di intermediazione mobiliare che tiene conti ottenga un’autorizzazione per un modello proprio di rischio, il richiedente deve convincere la FINMA del fatto che il proprio modello di rischio tenga adeguatamente conto di tutti i rischi essenziali legati all'attività. Il modello deve inoltre essere saldamente integrato nel meccanismo di controllo interno dei rischi dell'istituto e soddisfare tutti gli altri requisiti di carattere quantitativo e qualitativo prescritti. Al riguardo, il parametro di riferimento della FINMA in conformità all'Ordinanza sui fondi propri sono gli standard minimi internazionali di «Basilea III». Ai fini della valutazione di una richiesta di autorizzazione, la FINMA può ricorrere ove necessario a società di audit o alle autorità di vigilanza estere.

Calcoli paralleli

I modelli di rischio propri alle banche con approcci individuali ponderano le peculiarità di attività commerciali complesse meglio di quanto farebbero i modelli con approcci standard. Tuttavia i modelli individuali si sottopongono meno facilmente a confronti, in quanto calcolano in modo diverso i fondi propri minimi. La FINMA può quindi richiedere per ogni modello autorizzato un calcolo parallelo dei fondi propri minimi in base a un approccio standard (art. 47 OFoP). Come ulteriore dispositivo di sicurezza, i requisiti in materia di fondi propri sono stati altresì integrati da un indice di leva finanziaria (leverage ratio) consapevolmente non basato sul rischio.

Modelli di rischio autorizzati

Attualmente sono nove le banche svizzere che dispongono di modelli di rischio autorizzati per il calcolo dei fondi propri minimi. Si tratta principalmente dei maggiori istituti delle categorie di vigilanza da 1 a 3. L’utilizzo dei modelli autorizzati è oggetto di un monitoraggio costante da parte della FINMA e viene controllato dalle società di audit.

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