Valutazione e approvazione degli strumenti di capitale computabili

Per sapere con certezza se è possibile computare strumenti di capitale di terzi nei fondi propri o meno, le banche e le società di intermediazione mobiliare che tengono conti possono rivolgersi alla FINMA per una valutazione. Nel caso delle banche di rilevanza sistemica, per il computo di determinati strumenti di capitale vige l’obbligo di approvazione.

In conformità all’Ordinanza sui fondi propri (OFoP), le banche e le società di intermediazione mobiliare che tengono conti devono disporre di fondi propri adeguati alla loro attività commerciale. L’OFoP cita essenzialmente tre elementi costitutivi dei fondi propri computabili:

  • i fondi propri di base di qualità primaria (Common Equity Tier 1), che comprende anche il capitale sociale versato e le riserve palesi;
  • i fondi propri di base supplementari (Additional Tier 1, AT1);
  • fondi propri complementari (Tier 2)

Fanno parte dell’Additional Tier 1 e del Tier 2 gli strumenti di capitale che, pur rappresentando nel bilancio il capitale di terzi, possono tuttavia anche servire ad assorbire le perdite.

La FINMA valuta la qualità del capitale

La FINMA verifica la qualità del capitale dei nuovi strumenti di capitale, limitandosi essenzialmente alle emissioni pianificate di obbligazioni strutturate particolari, che sono qualificate come fondi propri di base supplementari o fondi propri complementari. Per rientrare nei fondi propri computabili, il capitale di terzi deve concorrere, al più tardi prima di un’insolvibilità incombente (art. 29 OFoP), al risanamento della banca o della società di intermediazione mobiliare che tiene conti. Ciò avviene mediante una conversione predefinita contrattualmente del capitale derivante da prestiti in capitale sociale o tramite una rinuncia integrale e irreversibile al credito.

 

In linea di principio, le banche e le società di intermediazione mobiliare che tengono conti non sono tenute a sottoporre alla preventiva autorizzazione della FINMA i nuovi elementi costitutivi del patrimonio regolamentare computabile. Una deroga è prevista per i fondi propri di base supplementari sotto forma di capitale di terzi. Mentre le banche di rilevanza sistemica secondo l’art. 11 cpv. 4 della Legge sulle banche (in combinato disposto con l’art. 127 cpv. 2 OFoP) ai fini dell'approvazione devono fornire la prova dell'adempimento di tutte le condizioni, l’art. 27 cpv. 5 lett. a OFoP prevede per gli strumenti AT1 delle altre banche (o società di intermediazione mobiliare) in linea di principio solo l’approvazione da parte della FINMA dell’evento determinante per la copertura delle perdite.

 

Non è insolito che le banche sottopongano alla FINMA i nuovi strumenti di capitale previsti. In tal modo hanno la certezza di poter imputare o meno uno strumento di capitale ai fondi propri.

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