Prima di inoltrare la domanda di una nuova autorizzazione viene presentato concretamente il progetto di autorizzazione alla FINMA. In proposito si rimanda alla sezione Valutazione di progetti di autorizzazione e domande preliminari.
I richiedenti hanno la facoltà di farsi rappresentare da avvocati specializzati, consulenti o società di revisione riconosciute al momento della presentazione della domanda di licenza. Tuttavia, ciò non è obbligatorio.
Successivamente alla presentazione della domanda vengono comunicati al richiedente il nominativo del collaboratore o della collaboratrice della FINMA competente per la procedura e gli ulteriori dati o documenti necessari.
La FINMA garantisce l’individuazione tempestiva dei principali impedimenti all’autorizzazione. Non appena dispone di tutti i dati e i documenti necessari, verifica e decide se è possibile rilasciare l’autorizzazione. Il richiedente ha l’obbligo di collaborare all’esaustività dei fatti e alla comprova dei requisiti di autorizzazione. L’autorizzazione richiesta viene rilasciata unicamente se sono o possono essere inequivocabilmente soddisfatte tutte le condizioni per l’autorizzazione.
I tempi di trattamento dipendono dal tipo di autorizzazione, dalla qualità e dalla complessità della domanda e dall’interazione con i richiedenti. Per le domande che hanno un legame con l’estero occorre tenere conto anche dei tempi di risposta delle autorità di vigilanza estere competenti.