Ai sensi del capitolo 4a e dell’art. 73a e segg. LInFi, un sistema di negoziazione multilaterale ha la facoltà di gestire a titolo professionale un’istituzione per la negoziazione multilaterale di valori mobiliari DLT
Il sistema di negoziazione DLT è soggetto all’obbligo di autorizzazione se è soddisfatto almeno uno di questi tre requisiti e deve avere personalità giuridica secondo il diritto svizzero nonché sede e amministrazione principale in Svizzera.
Il rilascio dell’autorizzazione come sistema di negoziazione DLT è di competenza della FINMA la quale, a fronte di un’apposita richiesta, valuta se l’attività prevista necessita di un’autorizzazione e se è consentita nell’ambito dell’autorizzazione come sistema di negoziazione DLT. Per semplificare l’iter la FINMA fornisce ai richiedenti una guida pratica, i quali hanno inoltre la possibilità di presentare il proprio progetto di autorizzazione prima di inoltrarlo. La procedura di autorizzazione è soggetta al versamento di un emolumento il cui importo è stabilito dall’Ordinanza sugli emolumenti.
Una volta che la richiesta è stata inoltrata, la FINMA comunica il nominativo del collaboratore o della collaboratrice competente e gli eventuali ulteriori dati e documenti da fornire. Per qualsiasi richiesta di autorizzazione come sistema di negoziazione DLT la FINMA prevede sempre una verifica da parte di una società di audit. La durata della procedura di autorizzazione dipende dalla complessità del progetto e dalla qualità e dalla completezza della richiesta.
La FINMA è anche responsabile di verificare le modiche dell’autorizzazione. Al riguardo, il diritto in materia di vigilanza opera una distinzione tra obblighi di autorizzazione e di approvazione e obblighi di comunicazione. La Guida pratica sull’autorizzazione come sistema di negoziazione DLT contiene ulteriori spiegazioni sulle modifiche dell’autorizzazione.
Contatto: fintech@finma.ch