Gestori patrimoniali e trustee

Per l’esercizio della loro attività a titolo professionale, i gestori patrimoniali e i trustee necessitano dell’autorizzazione della FINMA. Una volta ottenuta l’autorizzazione, sottostanno alla vigilanza continua di un organismo di vigilanza.

Per gestore patrimoniale s’intende chiunque, sulla base di una procura, gestisce valori patrimoniali di terzi ed esercita tale attività a titolo professionale o chiunque gestisce, al di sotto di un determinato valore di soglia, valori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale o di istituti di previdenza. Prima di avviare la loro attività a titolo professionale, i gestori patrimoniali necessitano dell’autorizzazione della FINMA.

 

Lo stesso vale per i trustee che, in base all’atto che istituisce un trust, gestiscono a titolo professionale un patrimonio distinto nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato oppure ne dispongono. Anche i trustee necessitano dell’autorizzazione della FINMA prima di avviare la loro attività a titolo professionale.

 

Una descrizione dettagliata della procedura di autorizzazione è disponibile in questa pagina.

Le disposizioni transitorie si applicano ai gestori patrimoniali e ai trustee che hanno avviato la loro attività a titolo professionale prima del 1° gennaio 2021.

Condizioni per l’autorizzazione

La FINMA rilascia l’autorizzazione se i gestori patrimoniali o i trustee adempiono i requisiti legali sanciti dalla Legge sugli istituti finanziari (LIsFi), dall’Ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e dall’Ordinanza FINMA sugli istituti finanziari (OIsFi-FINMA). Ulteriori informazioni al riguardo sono disponibili nelle pagine dedicate ai gestori patrimoniali e ai trustee

I gestori patrimoniali e i trustee devono adempiere vari requisiti finanziari, organizzativi e in materia di personale. In particolare, devono fornire la prova che la loro sede è in Svizzera, la loro organizzazione è adeguata e dispongono di sufficienti garanzie finanziarie. 

Inoltre, le persone incaricate dell’alta direzione, della vigilanza e del controllo, così come le persone incaricate della gestione devono offrire la garanzia di un’attività irreprensibile, godere di buona reputazione e disporre delle qualifiche professionali necessarie.

Richieste di assoggettamento 

La FINMA esamina le richieste inoltrate da persone fisiche e giuridiche per stabilire se l’attività prospettata è assoggettata all’obbligo di autorizzazione e di assoggettamento. L’esame avviene sulla base della valutazione giuridica di una fattispecie specifica e isolata a monte della richiesta. 


Di norma, gli accertamenti sono soggetti al versamento di un emolumento. Le richieste devono essere presentate alla sezione Autorizzazioni della Divisione Asset Management. 

 

Contatto: Asset.Management@finma.ch

Vigilanza continua

Per quanto concerne i gestori patrimoniali e i trustee, la vigilanza continua sul rispetto delle condizioni di autorizzazione non viene esercitata direttamente dalla FINMA, bensì da un organismo di vigilanza (OV). Gli OV sono autorizzati dalla FINMA e sottostanno alla sua vigilanza. Fanno eccezione le società svizzere di un gruppo che, dopo aver ottenuto l’autorizzazione quale gestore patrimoniale o trustee, sottostanno esclusivamente alla vigilanza continua della FINMA nel quadro della vigilanza di gruppi. 

Mutamenti

Se un gestore patrimoniale o un trustee autorizzato intende procedere a un mutamento dei fatti su cui si fonda l’autorizzazione della FINMA, occorre comunicarlo preventivamente all’OV e, a seconda del mutamento, anche alla FINMA. Informazioni più dettagliate sono disponibili in questa pagina.

Le condizioni di autorizzazione previste per legge devono essere rispettate senza eccezioni e in modo permanente. 
L’obbligo di rispettarle in modo permanente si applica in particolare anche alle esigenze in materia di capitale regolamentare minimo e ai fondi propri. L’istituto ha la responsabilità di monitorare regolarmente il rispetto delle esigenze regolamentari mediante controlli adeguati ed efficaci. Se l’istituto viene a conoscenza di una violazione delle disposizioni oppure se sussiste la minaccia di una concreta violazione nel prossimo futuro, occorre informare senza indugio l’OV ed elaborare un piano di misure. 

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