Per gestore patrimoniale s’intende chiunque, sulla base di una procura, gestisce valori patrimoniali di terzi ed esercita tale attività a titolo professionale o chiunque gestisce, al di sotto di un determinato valore di soglia, valori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale o di istituti di previdenza. Prima di avviare la loro attività a titolo professionale, i gestori patrimoniali necessitano dell’autorizzazione della FINMA.
Lo stesso vale per i trustee che, in base all’atto che istituisce un trust, gestiscono a titolo professionale un patrimonio distinto nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato oppure ne dispongono. Anche i trustee necessitano dell’autorizzazione della FINMA prima di avviare la loro attività a titolo professionale.
Una descrizione dettagliata della procedura di autorizzazione è disponibile in questa pagina.
Le disposizioni transitorie si applicano ai gestori patrimoniali e ai trustee che hanno avviato la loro attività a titolo professionale prima del 1° gennaio 2021.
La FINMA rilascia l’autorizzazione se i gestori patrimoniali o i trustee adempiono i requisiti legali sanciti dalla Legge sugli istituti finanziari (LIsFi), dall’Ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e dall’Ordinanza FINMA sugli istituti finanziari (OIsFi-FINMA). Ulteriori informazioni al riguardo sono disponibili nelle pagine dedicate ai gestori patrimoniali e ai trustee.
I gestori patrimoniali e i trustee devono adempiere vari requisiti finanziari, organizzativi e in materia di personale. In particolare, devono fornire la prova che la loro sede è in Svizzera, la loro organizzazione è adeguata e dispongono di sufficienti garanzie finanziarie.
Inoltre, le persone incaricate dell’alta direzione, della vigilanza e del controllo, così come le persone incaricate della gestione devono offrire la garanzia di un’attività irreprensibile, godere di buona reputazione e disporre delle qualifiche professionali necessarie.
La FINMA esamina le richieste inoltrate da persone fisiche e giuridiche per stabilire se l’attività prospettata è assoggettata all’obbligo di autorizzazione e di assoggettamento. L’esame avviene sulla base della valutazione giuridica di una fattispecie specifica e isolata a monte della richiesta.
Di norma, gli accertamenti sono soggetti al versamento di un emolumento. Le richieste devono essere presentate alla sezione Autorizzazioni della Divisione Asset Management.
Contatto: Asset.Management@finma.ch
Per quanto concerne i gestori patrimoniali e i trustee, la vigilanza continua sul rispetto delle condizioni di autorizzazione non viene esercitata direttamente dalla FINMA, bensì da un organismo di vigilanza (OV). Gli OV sono autorizzati dalla FINMA e sottostanno alla sua vigilanza. Fanno eccezione le società svizzere di un gruppo che, dopo aver ottenuto l’autorizzazione quale gestore patrimoniale o trustee, sottostanno esclusivamente alla vigilanza continua della FINMA nel quadro della vigilanza di gruppi.
Se un gestore patrimoniale o un trustee autorizzato intende procedere a un mutamento dei fatti su cui si fonda l’autorizzazione della FINMA, occorre comunicarlo preventivamente all’OV e, a seconda del mutamento, anche alla FINMA. Informazioni più dettagliate sono disponibili in questa pagina.
Le condizioni di autorizzazione previste per legge devono essere rispettate senza eccezioni e in modo permanente.
L’obbligo di rispettarle in modo permanente si applica in particolare anche alle esigenze in materia di capitale regolamentare minimo e ai fondi propri. L’istituto ha la responsabilità di monitorare regolarmente il rispetto delle esigenze regolamentari mediante controlli adeguati ed efficaci. Se l’istituto viene a conoscenza di una violazione delle disposizioni oppure se sussiste la minaccia di una concreta violazione nel prossimo futuro, occorre informare senza indugio l’OV ed elaborare un piano di misure.