Mutamenti

I gestori patrimoniali e i trustee che intendono modificare un’autorizzazione già concessa, devono preventivamente informare l’Organizzazione di vigilanza (OV). A seconda della natura del mutamento previsto, potrebbe essere necessaria l’autorizzazione della FINMA.

I gestori patrimoniali e i trustee autorizzati devono annunciate ogni mutamento dei fatti su cui si fonda l’autorizzazione della FINMA. Al riguardo, occorre operare una distinzione in base al tipo di mutamento.

Mutamenti di grande importanza

Se un istituto intende apportare una modifica di grande importanza, questa deve essere autorizzata dalla FINMA prima che venga attuata. Nei mutamenti di grande importanza rientrano segnatamente:

  • le modifiche dei documenti relativi all’organizzazione e ai soci;

  • il cambiamento dell’organismo di vigilanza;

  • i cambiamenti delle persone incaricate dell'alta direzione, della vigilanza e del controllo, così come le persone incaricate della gestione;

  • i nuovi titolari di una partecipazione qualificata; 

  • il cambiamento della persona responsabile della gestione del rischio / del controllo interno / della compliance o della relativa supplenza;

  • i cambiamenti relativi al trasferimento di compiti essenziali (in- e outsourcing);

  • varie modifiche alle filiali estere come pure alle partecipazioni qualificate e all’attività all’estero.

Il corrispondente documento disponibile sulla Piattaforma di rilevamento e di richiesta (EHP) contiene ulteriori informazioni in merito. La procedura di modifica dell’autorizzazione è fondamentalmente la stessa di quella dell’autorizzazione. Occorre pertanto inviare all’OV una richiesta di modifica dell’autorizzazione e attendere un suo riscontro. Infine, la risposta dell’OV e il modulo di modifica dell’autorizzazione devono essere inoltrati alla FINMA tramite la Piattaforma EHP. Eventuali domande relative alla richiesta di modifica vengono trattate tramite l’OV. 

Mutamenti che non sono di grande importanza

I mutamenti che non sono di grande importanza devono essere comunicati senza indugio all’organismo di vigilanza, il quale trasmette periodicamente le informazioni alla FINMA. Non è richiesta l’autorizzazione della FINMA. Nei mutamenti che non sono di grande importanza rientrano per esempio: 

  • uscita di un titolare di partecipazioni qualificate;

  • mandato / cambiamento della società di audit o dell’organo di mediazione;

  • fondazione / acquisizione / cessione di filiali svizzere o di partecipazioni qualificate in società svizzere;

  • mancato raggiungimento dei requisiti minimi per quanto riguarda il capitale minimo e/o i fondi propri (copertura insufficiente, deficit di bilancio, perdita di capitale, sovraindebitamento) e relativa disdetta/mutamento dell’assicurazione di responsabilità civile professionale;

  • cambio di indirizzo dell’istituto;

  • fatti suscettibili di porre in forse la buona reputazione o la garanzia di un’attività irreprensibile, in particolare l’avvio di un procedimento penale, nonché di fatti che pregiudicano un’attività prudente e solida dell’istituto finanziario a causa dell’influenza esercitata dalle persone che detengono una partecipazione qualificata (fatti concernenti l’istituto finanziario);

  • fatti suscettibili di porre in forse la buona reputazione o la garanzia di un’attività irreprensibile da parte delle persone incaricate dell’amministrazione e della gestione come pure dei titolari di una partecipazione qualificata, p.es. l’avvio di un procedimento penale nei loro confronti (fatti concernenti i garanti dell’irreprensibilità).

Backgroundimage