In particolare, per le sedi di negoziazione estere possono essere rilevanti due tipi di riconoscimento. Tali categorie di riconoscimento sussistono in linea di principio indipendentemente l’una dall’altra e le corrispondenti richieste devono essere presentate separatamente.
Per poter accordare ai partecipanti svizzeri soggetti alla vigilanza della FINMA l’accesso diretto alle sue istituzioni, le sedi di negoziazione estere necessitano del riconoscimento di cui all’art. 41 LInFi.
In conformità all’art. 41a LinFI per le sedi di negoziazione estere vige un obbligo speciale di riconoscimento se:
vi vengono negoziati titoli di partecipazione di società con sede in Svizzera o se esse consentono in altro modo il commercio di simili titoli di partecipazione (art. 41a cpv. 1 lett. a LinFI); e
i titoli di partecipazione di cui alla lettera a sono quotati in una borsa in Svizzera o negoziati presso una sede di negoziazione svizzera (art. 41a cpv. 1 lett. b LinFI).
L'art. 41a cpv. 2 LinFI prevede alcune eccezioni a tale obbligo di riconoscimento.
Le infrastrutture del mercato finanziario estere riconosciute in Svizzera devono adempiere gli obblighi di comunicazione e di notifica nei confronti della FINMA. Le autorità di vigilanza estere forniscono alla FINMA ulteriori informazioni sulle infrastrutture del mercato finanziario estere.