Per iniziare l’attività, il servizio di registrazione necessita dell’abilitazione della FINMA. La FINMA può abilitare più servizi di registrazione per la tenuta di un registro dei consulenti. Il servizio di registrazione è organizzato in modo da garantire l’adempimento indipendente dei suoi compiti. Il servizio di registrazione e le persone incaricate della sua gestione devono offrire la garanzia di un’attività irreprensibile, godere di buona reputazione e disporre delle qualifiche professionali necessarie alla funzione. Se vengono abilitati più servizi di registrazione, questi devono coordinare la loro prassi.
Il servizio di registrazione tiene il registro dei consulenti e delibera in merito alle iscrizioni e alle cancellazioni nel registro dei consulenti. I consulenti alla clientela registrati comunicano al servizio di registrazione tutti i mutamenti dei fatti su cui si basa la registrazione.
I consulenti alla clientela che operano per fornitori svizzeri di servizi finanziari non assoggettati alla vigilanza prudenziale in Svizzera possono esercitare la loro attività soltanto se iscritti in un registro dei consulenti. I fornitori di servizi finanziari possono essere anche persone fisiche che forniscono a titolo professionale servizi finanziari in Svizzera o a clienti in Svizzera. Anche i consulenti alla clientela che operano per fornitori di servizi finanziari esteri devono essere iscritti in un registro svizzero dei consulenti, purché il fornitore di servizi finanziari non sia assoggettato alla vigilanza prudenziale nel suo paese d’origine o le prestazioni in Svizzera debbano essere fornite anche nei confronti di clienti privati.
Anche i consulenti alla clientela che operano per fornitori di servizi finanziari esteri devono iscriversi in un registro dei consulenti svizzero se forniscono servizi in Svizzera. I fornitori di servizi finanziari esteri sottoposti a una vigilanza prudenziale all’estero sono eccezionalmente esonerati dall’obbligo di iscrizione in un registro dei consulenti se forniscono i loro servizi esclusivamente a clienti professionali e istituzionali. L’iscrizione nel registro dei consulenti è tuttavia necessaria se i fornitori di servizi finanziari esteri sottoposti a una vigilanza prudenziale all’estero forniscono servizi finanziari in Svizzera anche a clienti privati. Sono considerati clienti privati anche i clienti privati facoltosi che hanno dichiarato di volere essere considerati clienti professionali ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 LSerFi.
Dal 1° agosto 2021 anche le rappresentanze svizzere di banche estere e di istituti finanziari esteri devono provvedere all’iscrizione dei loro consulenti alla clientela in un registro svizzero dei consulenti se intendono fornire i loro servizi finanziari in Svizzera a clienti privati (art. 7b OBCR e art. 82 cpv. 1 OIsFi). Anche in questo caso i clienti privati facoltosi che hanno dichiarato di volere essere considerati clienti professionali ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 LSerFi sono considerati clienti privati.
Il servizio di registrazione deve preventivamente comunicare alla FINMA i mutamenti come il cambio di un membro dell’organo preposto alla direzione o cambiamenti nelle basi organizzative. Tali adeguamenti non necessitano tuttavia dell’approvazione della FINMA.
La FINMA non sorveglia regolarmente il servizio di registrazione. Se la FINMA giunge a conoscenza del fatto che il servizio di registrazione non soddisfa più i requisiti e che non tiene più correttamente il registro dei consulenti, la FINMA ingiunge al servizio di registrazione di adottare le misure necessarie per colmare le lacune. Se entro un termine adeguato il servizio di registrazione non colma le lacune, la FINMA gli revoca l’abilitazione a registrare i consulenti alla clientela.
Il primo servizio di registrazione è stato abilitato dalla FINMA il 20 luglio 2020.