Per legge, per trustee s’intende chiunque, in base all’atto che istituisce un trust, gestisce a titolo professionale un patrimonio distinto nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato oppure ne dispone. I trustee sono subordinati all’autorizzazione della FINMA. L’attività quale trustee non rientra nel campo di applicazione della Legge sui servizi finanziari.
Per ottenere l’autorizzazione della FINMA, i trustee devono soddisfare varie condizioni per l’autorizzazione, in particolare devono:
avere la forma giuridica di un’impresa individuale, una società commerciale o una società cooperativa e farsi iscrivere a Registro di commercio;
disporre di un’organizzazione adeguata all’esercizio dell’attività nonché di una gestione dei rischi adeguata e di un controllo interno efficace;
disporre di adeguato capitale proprio o di adeguate garanzie;
descrivere materialmente e geograficamente con precisione il proprio ambito di attività nei documenti pertinenti;
fornire la prova, sotto forma di conferma dell’affiliazione a un organismo di vigilanza (OV), di essere sottoposti alla sorveglianza di un organismo di vigilanza.
Prima di avviare la loro attività a titolo professionale, i trustee necessitano dell’autorizzazione della FINMA.
I trustees che al momento dell'entrata in vigore della Legge sugli istituti finanziari (LIsFi; RS 954.1) esercitavano un'attività a titolo professionale al 1° gennaio 2020, possono conformemente alle disposizioni transitorie pertinenti continuare a esercitare legalmente l'attività a titolo professionale fino al rilascio dell'autorizzazione, purché abbiano presentato la domanda alla FINMA in tempo utile e continuino ad essere affiliati a un organismo di vigilanza (OV).
L’obbligo di autorizzazione sussiste solo per i trustee che svolgono l’attività a titolo professionale. La legge definisce le seguenti soglie oltre le quali un'attività si qualifica come esercitata a titolo professionale:
durante un anno civile realizzano un ricavo lordo superiore a 50 000 franchi, o
durante un anno civile avviano con oltre 20 controparti o mantengono con almeno 20 controparti relazioni d’affari che non si limitano all’esecuzione di una singola operazione; o
i valori patrimoniali detenuti nel trust amministrati dal trustee superano in un qualsiasi momento i 5 milioni di franchi.
Le attività escluse per legge (ad esempio, la gestione esclusiva di valori patrimoniali di persone con cui si hanno dei legami familiari) non sono prese in considerazione per valutare il carattere professionale dell'attività.
I trustee gestiscono il patrimonio distinto, provvedono a salvaguardarne il valore e lo utilizzano conformemente alla sua destinazione. Possono inoltre fornire altri servizi, come la consulenza in investimenti, analisi di portafoglio o l’offerta di strumenti finanziari. Se i trustee offrono servizi finanziari secondo la LSerFi, sono anch’essi soggetti al rispetto di tali requisiti.
Se i trustee svolgono anche l’attività di gestione patrimoniale, per lo svolgimento di tale attività necessitano di un’autorizzazione suppletiva della FINMA.
Se i trustee autorizzati intendono cessare la loro attività, necessitano previamente dell’autorizzazione della FINMA. La procedura prevede che l’organismo di vigilanza rediga una presa di posizione in merito.
La procedura di autorizzazione per i trustee avviene esclusivamente tramite la Piattaforma di rilevamento e di richiesta (EHP) della FINMA. Informazioni dettagliate al riguardo sono disponibili in questa pagina.