Parte in causa | Banca X |
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Ambito | Soggetti autorizzati |
Tema | Violazione degli obblighi sanciti dalla Legge sul riciclaggio di denaro |
Sintesi | nell’ambito delle sue relazioni d’affari legate alla vicenda di corruzione internazionale che ha visto coinvolte, in particolare, persone in seno a un’organizzazione calcistica internazionale, la Banca X ha gravemente e ripetutamente violato gli obblighi di diligenza in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro previsti dagli artt. 3 e segg. LRD, nonché i requisiti dell’irreprensibilità e dell’organizzazione adeguata. Il procedimento ha dimostrato che la Banca X non è stata in grado di identificare e sorvegliare i rischi superiori di riciclaggio di denaro riconducibili alla maggior parte delle relazioni e transazioni legate alla vicenda di corruzione menzionata. In particolare la Banca X si è accontentata, nel corso di queste relazioni d’affari, di informazioni incomplete e non supportate dalla necessaria documentazione giustificativa, eseguendo molteplici transazioni, molte delle quali comportanti un rischio superiore, senza chiarire e plausibilizzare in maniera adeguata l’origine dei fondi, il retroscena economico delle relative operazioni e senza allestire la necessaria documentazione. |
Misure | accertamento (art. 32 LFINMA) |
Crescita in giudicato | la decisione della FINMA è cresciuta in giudicato senza ricorso. |
Comunicazione | - |
Data della decisione | 23.11.2018 |