Lei ha domande su uno strumento finanziario

Chi, in Svizzera, offre al pubblico l’acquisto di valori mobiliari o fa richiesta di ammissione al commercio di valori mobiliari presso una sede di negoziazione deve pubblicare previamente un prospetto.

Prima della pubblicazione, il prospetto deve essere verificato dall’organo di verifica. L’organo di verifica necessita dell’abilitazione della FINMA. Informazioni sui compiti degli organi di verifica come pure sulla vigilanza della FINMA sono disponibili in questa pagina. Ulteriori informazioni sono disponibili sui siti internet degli organi di verifica abilitati: organo di verifica dei prospetti SIX Exchange Regulation (SER) e organo di verifica dei prospetti BX Swiss AG.

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