Lei ha un problema con la Sua assicurazione malattie complementare

La vigilanza sull’assicurazione contro le malattie è ripartita. La FINMA è competente solo per le cosiddette assicurazioni malattie complementari, che sono rette dalla Legge sul contratto d’assicurazione (LCA). In questa sezione dedicata ai privati la FINMA risponde alle domande più frequenti e fornisce informazioni su come affrontare i problemi con la Vostra assicurazione malattie complementare. La FINMA riceve ed esamina le informazioni fornite su presunte irregolarità. In presenza di indizi concreti di violazione della LCA, la FINMA svolge ulteriori accertamenti e, se necessario, ordina l’adozione di provvedimenti nei confronti dell’istituto assoggettato.

Ha già contattato la Sua assicurazione?

Molti problemi si risolvono contattando direttamente l’impresa di assicurazione, per questo Le consigliamo di rivolgersi alla direzione della compagnia.

Qual è il ruolo della FINMA nella vigilanza sulle assicurazioni contro le malattie?

La vigilanza sull’assicurazione contro le malattie è ripartita. L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) è responsabile dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dell’assicurazione d’indennità giornaliera facoltativa ai sensi della Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal). La FINMA è competente solo per le assicurazioni contro le malattie del regime non obbligatorio, le cosiddette assicurazioni malattie complementari, che sono rette dalla Legge sul contratto d’assicurazione (LCA).

Sono tenuto/a a stipulare l’assicurazione complementare presso lo stesso assicuratore dell’assicurazione di base?

No. Si tratta di contratti di assicurazione diversi, che possono essere sottoscritti indipendentemente l’uno dall’altro.

Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di stipulare l’assicurazione di base e l’assicurazione complementare con due imprese di assicurazione diverse?

Lo svantaggio consiste nel fatto che, in caso di sinistro, l’assicurato deve chiedersi quale dei due assicuratori paga la fattura. Un vantaggio finanziario può consistere nella libertà di trasferire l’assicurazione di base presso un assicuratore più conveniente.

La FINMA pubblica annualmente i premi delle assicurazioni malattie complementari?

No. Queste informazioni sono parte integrante del piano d’esercizio dell’assicurazione malattie e in quanto tali costituiscono un segreto commerciale. In ragione del segreto d’ufficio, la FINMA non è autorizzata a fornire informazioni in tal senso. Le società sono libere di decidere in che misura rendere pubblici i corrispondenti dati.

Può l’assicuratore complementare aumentare i premi se sottoscrivo l’assicurazione di base presso un altro assicuratore?

Sì, può farlo. Certi assicuratori complementari concedono sconti sull’assicurazione complementare soltanto ai clienti che stipulano presso di loro anche l’assicurazione di base. In caso di annullamento dell’assicurazione di base possono essere addebitate anche commissioni amministrative o premi minimi, in quanto l’onere amministrativo della restante assicurazione aumenta in modo proporzionale. Informarsi preventivamente presso l’assicuratore complementare aiuta a fare chiarezza.

Il mio assicuratore complementare può aumentare i premi durante il periodo di validità del contratto?

Sì, purché tale possibilità sia contemplata dalle Condizioni generali d’assicurazione (CGA), come effettivamente avviene il più delle volte. Prima dell’entrata in vigore, ogni adeguamento dei premi deve essere sottoposto all’esame della FINMA. La FINMA approva o respinge l’adeguamento tariffario in funzione dello stato finanziario (solvibilità) del prodotto malattia complementare.

Dato che spesso la tariffazione delle assicurazioni malattie complementari è scaglionata per fasce di età, il passaggio a una fascia di età superiore potrebbe comportare un aumento del premio. Questo dà diritto a una disdetta.


Lo stipulante deve essere informato tempestivamente prima dell’entrata in vigore di una nuova tariffa del premio. Qualora non fosse d’accordo, ha il diritto di disdetta. Se Lei non si avvale di tale diritto, la modifica è considerata approvata.

Il mio assicuratore può disdire l’assicurazione complementare se disdico l’assicurazione di base obbligatoria che ho stipulato presso di lui e ne stipulo una con un altro assicuratore?

No. La legge vieta espressamente la possibilità di disdire l’assicurazione complementare adducendo tale motivazione.

In caso di sinistro l’assicuratore può disdire la mia assicurazione malattie complementare?

Praticamente tutti gli assicuratori rinunciano a tale possibilità nelle condizioni di assicurazione, sebbene la legge riconosca il diritto di disdetta a entrambe le parti contraenti. Resta vincolante quanto previsto in tal senso dalle Condizioni generali d’assicurazione (CGA). Lo stipulante ha comunque il diritto di disdetta in caso di sinistro, al più tardi al pagamento dell’indennizzo.

L’assicuratore può modificare l’estensione della copertura assicurativa?

In linea di principio no, in quanto in materia di assicurazioni private le modifiche contrattuali necessitano espressamente del consenso di entrambe le parti contraenti. L’assicuratore può tuttavia stabilire nelle Condizioni generali d’assicurazione (CGA) che i dettagli relativi ai singoli elementi della copertura assicurativa (terapeuti e metodi riconosciuti, ecc.) siano definiti in un elenco separato, che può essere modificato unilateralmente dall’assicuratore, in particolare per adeguarlo alle nuove scoperte in campo medico o per aggiornare i nominativi dei terapeuti disponibili. Da ciò non consegue alcun diritto di disdetta da parte dell’assicurato.

Le CGA possono inoltre prevedere la facoltà dell’assicuratore stesso di adeguare le CGA contestualmente all’evoluzione della sanità, in particolare se cambia il catalogo delle prestazioni dell’assicurazione di base previsto dalla legge. Come per gli adeguamenti dei premi, in questo caso l’assicurato vanta un diritto di disdetta.

La FINMA vigila affinché l’entità dei premi sia sempre giustificata dall’entità della copertura assicurativa. Gli adeguamenti non devono essere presi a pretesto per intervenire sulla tariffazione.

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