Fintech è l’abbreviazione di financial technology (tecnologia finanziaria). Il termine fintech designa tutti i servizi finanziari erogati con l’impiego di tecnologie innovative, per esempio i servizi finanziari disponibili esclusivamente sullo smartphone, la consulenza d’investimento automatizzata, la tecnologia blockchain e, in generale, gli sforzi compiuti per digitalizzare il settore dei servizi finanziari. Spesso le offerte fintech sono lanciate da aziende di recente costituzione che intendono così fare concorrenza ai fornitori (provider) affermati di servizi finanziari, ma talvolta vengono proposte anche da questi ultimi.
Spesso le imprese fintech propongono alla clientela servizi già erogati da affermati fornitori di servizi finanziari, ma cercano di renderli più economici e/o più facilmente accessibili con il ricorso a innovazioni tecniche. Talvolta si tratta però di servizi del tutto nuovi. Alcuni esempi:
Spesso le imprese fintech propongono alla clientela servizi già erogati da fornitori affermati di servizi finanziari. Il diritto svizzero dei mercati finanziari non prevede singole tecnologie, bensì modelli operativi e contempla i relativi rischi per investitori e clienti. Pertanto, spesso le imprese fintech necessitano di un’autorizzazione della FINMA. Tuttavia, l’assoggettamento o meno di un’attività all’obbligo di autorizzazione dipende sempre dal modo in cui è strutturata concretamente la prestazione di servizio. Le informazioni sugli eventuali obblighi di autorizzazione dei vari modelli operativi sono disponibili in questa pagina. Per sapere se un’impresa ha ottenuto l’autorizzazione della FINMA, cliccare qui.
Spesso i fornitori di servizi fintech sono imprese appositamente costituite di recente che intendono creare un business e necessitano dei fondi messi a disposizione dagli investitori per farlo. Pertanto, in genere non è possibile prevedere se l’attività avrà successo o meno. Per i fornitori di servizi e prodotti fintech vale dunque lo stesso principio che si applica a tutte le start-up o agli altri modelli operativi innovativi: non è sicuro che riusciranno a imporsi sul mercato. In quest’ottica, prima di effettuare un investimento sarebbe sempre opportuno porsi alcune domande, per esempio: in che cosa sto investendo? Sono in grado di sostenere una perdita totale? È un fornitore serio? Maggiori informazioni e consigli sulla tutela degli investitori sono disponibili in questa pagina (si veda anche la domanda 12.9 su come riconoscere le offerte poco serie di servizi fintech).
Le criptovalute sono mezzi di pagamento emessi da privati che esistono in formato esclusivamente digitale sulla blockchain e possono essere trasferiti solo con l’ausilio di questa tecnologia. Le più note sono bitcoin ed ether, ma vengono proposti investimenti anche in tutta un’altra serie di token basati sulla tecnologia blockchain con diversi scopi.
Quello delle criptovalute e dei token basati su questa tecnologia è un fenomeno relativamente recente sul mercato finanziario, che riscuote però sempre maggiore consenso presso gli investitori. Tuttavia, nessuno è in grado di prevedere se riusciranno ad affermarsi a lungo termine.
Questi strumenti registrano inoltre forti oscillazioni di prezzo giornaliere che talvolta superano il 20%, una percentuale considerevole rispetto a quelli tradizionali disponibili sul mercato finanziario che comporta il rischio di forti perdite per gli investitori meno esperti.
Il notevole interesse degli investitori per determinati progetti di questa classe d’investimento ha causato a più riprese bruschi aumenti dei prezzi che spesso non sono duraturi e dietro ai quali a volte possono addirittura celarsi intenti fraudolenti (il cosiddetto pump and dump). Proprio a fronte di tali rapide impennate occorre avere la consapevolezza che si può andare incontro anche a una perdita totale.
Crowdfunding è il termine generale che designa un sistema di finanziamento alternativo (sotto forma sia di capitale proprio che di terzi) di progetti o imprese. L’idea di fondo consiste nel finanziamento (funding) di un progetto o di un’impresa da parte di un elevato numero (crowd) di persone in veste di finanziatori. In tal modo i singoli investitori versano solo una piccola parte dell’importo complessivo. Di solito il crowdfunding si suddivide in varie categorie, ossia crowddonating (donazione), crowdsupporting (supporto), crowdlending (prestito) e crowdinvesting (capitale proprio). Maggiori informazioni sono disponibili in questa pagina.
Prima di investire nel crowdfunding occorre informarsi sulla serietà del progetto o dell’impresa finanziati e sulla piattaforma utilizzata per il finanziamento (si vedano anche l’esempio della domanda 12.11 e le informazioni di carattere generale sulla protezione contro le frodi negli investimenti). Occorre poi verificare con precisione quali diritti sono associati all’investimento: ad esempio, si tratta di una donazione o dell’acquisto di una partecipazione? Infine, è necessario chiedersi con quale tempistica e a quale prezzo si potranno rivendere gli eventuali diritti acquisiti con l’investimento.
Informazioni precise sul crowdinvesting immobiliare fornite dai notai sono disponibili in questa pagina.
In un’Initial Coin Offering (ICO) gli investitori versano mezzi finanziari (generalmente sotto forma di criptovalute) all’organizzatore dell’ICO e ottengono in cambio coin e/o token basati sulla tecnologia blockchain creati ed emessi su una nuova blockchain appositamente sviluppata o già disponibile. In genere, con i fondi ottenuti l’organizzatore dell’ICO intende avviare un’attività che alla data di emissione dell’ICO non esiste ancora. Di norma il token incorpora un diritto nei confronti dell’organizzatore dell’ICO o deve poter essere utilizzato in futuro come mezzo di pagamento. Tale diritto può essere di varia natura (per esempio diritto a una quota dei proventi futuri o alla fruizione di un servizio prospettato). In genere il modello operativo dell’organizzatore dell’ICO e i diritti conferiti dai token vengono descritti in un cosiddetto whitepaper.
Chi intende acquistare token nell’ambito di un’ICO dovrebbe informarsi innanzitutto sulla serietà del fornitore (si veda anche l’esempio della domanda 12.11 e le informazioni di carattere generale sulla protezione contro le frodi negli investimenti). Gli investitori devono essere consapevoli che di solito si tratta di imprese e di modelli operativi che si trovano ancora a uno stadio di sviluppo iniziale e sono quindi esposti a un rischio particolarmente elevato. Infine, dovrebbero chiedersi quali sono i diritti conferiti dal token e qual è il loro rapporto con l’investimento effettuato.
In genere le piattaforme digitali per la negoziazione di prodotti finanziari offrono al cliente la possibilità di investire in qualsiasi tipo di prodotto o gestiscono apposite sedi di negoziazione. Di solito gli viene chiesto di effettuare un versamento su un conto del gestore della piattaforma per poterla utilizzare. A seconda dell’offerta, gli si promette che gli importi versati saranno investiti in prodotti finanziari (p. es. criptovalute) e che saranno poi gestiti ed eventualmente impiegati per ulteriori negoziazioni. L’offerta può quindi comprendere operazioni di cambio, commercio di divise, commercio di valori mobiliari, gestione patrimoniale e la classica tenuta del conto.
Chi utilizza una piattaforma digitale per la negoziazione di prodotti finanziari dovrebbe innanzitutto informarsi sulla serietà del fornitore (si veda anche l’esempio della domanda 12.11 e le informazioni di carattere generale sulla protezione contro le frodi negli investimenti). Si dovrebbe poi chiedere se il prodotto finanziario su cui intende puntare è adatto al proprio profilo e se è opportuno effettuare tale investimento. Qualora non disponga di tutti gli elementi necessari per decidere con cognizione di causa, dovrebbe consultare un esperto (p. es. una banca, un consulente d’investimento o un gestore patrimoniale) o rinunciare ad investire.
Nel recente passato, la FINMA ha sottoposto a una sorveglianza più serrata le imprese che offrono agli investitori l’acquisto di una (propria) valuta virtuale prospettando loro ingenti guadagni, come quelli conseguiti o talvolta promessi dal mercato dei bitcoin. Queste valute virtuali sono spesso integrate in un cosiddetto sistema di marketing multilivello: se l’investitore A recluta nuovi investitori B e C in questo sistema, viene remunerato con le commissioni corrispondenti. Se, a loro volta, gli investitori B e C reclutano altri investitori, oltre agli investitori B e C anche l’investitore A beneficerà di questo sistema piramidale.
Di norma, tuttavia, non è sempre possibile ricostruire con precisione il funzionamento di questo modello operativo. A differenza dei bitcoin, ad esempio, spesso le valute virtuali offerte non sono gestite a livello decentralizzato. Se le imprese che offrono tali valute fanno promesse di rimborso (condizionate) a titolo professionale nei confronti degli investitori, necessitano di un’autorizzazione da parte della FINMA ai sensi della Legge sulle banche. Può altresì configurarsi un assoggettamento dell’attività alla Legge sul riciclaggio di denaro. La FINMA raccomanda pertanto di valutare attentamente un investimento in valute virtuali e di effettuarlo soltanto se il modello operativo dell’offerente è realmente comprensibile e intelligibile. È possibile che gli impostori puntino a sfruttare l’euforia collettiva suscitata dalle valute virtuali.
Anche tra i fornitori di servizi fintech si annoverano imprese poco serie che non hanno nessuna intenzione di fornire realmente un servizio al cliente. Non è sempre facile distinguere gli offerenti seri da quelli disonesti, ma spesso basta prendere alcune semplici precauzioni per evitare il peggio.
Per esempio, per rispettare le norme in materia di riciclaggio di denaro, i fornitori affidabili sono generalmente tenuti a identificare i propri clienti. A tal fine, devono richiedere ai clienti la presentazione di determinati documenti, come una copia del documento d’identità, cosa che invece i siti internet di dubbia natura non fanno.
Occorre però fare presente che anche i fornitori seri non forniscono mai alcuna garanzia di guadagno. Sul nostro sito sono disponibili informazioni di carattere generale sulla protezione contro le frodi negli investimenti, nonché consigli pratici per proteggersi dai fornitori disonesti.
Una persona è alla ricerca di un’opportunità d’investimento, per esempio nella criptovaluta bitcoin, e desidera comprare anche azioni estere. Dopo aver ricevuto un messaggio spam o la pubblicità di un offerente, decide di registrarsi sul suo sito. Viene poi contattata telefonicamente o via e-mail e convinta a investire una somma più contenuta. Prima di procedere non si preoccupa di fare accertamenti sull’offerente.
In seguito, sulla piattaforma digitale, quest’ultimo le mostra i proventi conseguiti sul suo conto. In realtà l’investimento non è mai stato effettuato e i proventi sono fittizi. Accecato dai presunti guadagni visualizzati sul conto, il cliente si lascia convincere a investire altre somme, questa volta più cospicue. Spesso anche l’identità di imprese esistenti viene sfruttata in modo improprio (ad esempio, siti web clonati come trappola).
Qualche tempo dopo l’investitore cerca di ottenere una parte del suo avere dall’offerente, che però continua a tenerlo a bada chiedendogli, per esempio, di effettuare un altro versamento per il saldo di imposte o tasse. Dopo svariati tira e molla o non appena il cliente si rifiuta di effettuare altri versamenti, il fornitore interrompe i rapporti. A questo punto l’investitore inizia a insospettirsi e, facendo qualche ricerca su internet, si rende conto che probabilmente si tratta di un fornitore poco serio. Decide allora di avvertire la polizia, il Ministero Pubblico o la FINMA. Però, molti investitori truffati si vergognano e preferiscono evitare di parlare di un investimento sbagliato.
Poiché spesso i truffatori spendono immediatamente il denaro degli investitori o lo smistano su diversi conti esteri, in genere le autorità non riescono più a rintracciarlo. Vale quindi la pena segnalare al più presto l’accaduto alle autorità competenti.
I recapiti dell’investitore a cui un offerente poco serio ha arrecato un danno vengono spesso trasmessi a terzi. L’investitore viene quindi contattato da presunti nuovi fornitori di servizi con la promessa di aiutarlo a recuperare il denaro perso o di riconquistarlo con nuove transazioni. Per questo «aiuto», l’investitore deve nuovamente versare del denaro in anticipo e si ritrova sempre più preso nella rete.
Maggiori informazioni anche su altri modelli operativi sono disponibili in questa pagina.