Sono considerate acquisizioni a freddo in relazione con l’intermediazione assicurativa le telefonate non richieste e indesiderate da parte di imprese di assicurazione o di intermediari assicurativi. In Svizzera le acquisizioni telefoniche a freddo nell’ambito dell’assicurazione malattie sono vietate dal 1° settembre 2024. Le telefonate sono consentite solo se sussiste già una relazione d’affari, se fino a meno di tre anni fa Lei ha fatto parte della clientela dell’impresa di assicurazione chiamante o se la telefonata è stata effettuata su raccomandazione di un terzo a Lei noto. Se ritiene di essere stato contattato/a telefonicamente in modo illecito, può segnalarlo alla FINMA utilizzando il modulo sottostante.