Regolamentazione basata sui principi

La FINMA si adopera per garantire una regolamentazione basata sui principi, differenziata, improntata alla neutralità tecnologica e compatibile a livello internazionale, che le consenta di esercitare effettivamente la propria attività di vigilanza a tutela dei creditori, degli investitori e del sistema finanziario.

Oltre alla sua funzione primaria quale autorità di vigilanza preposta alla sorveglianza del rispetto delle leggi sui mercati finanziari, la FINMA dispone anche di competenze in materia di regolamentazione. Le linee guida per l’attività di regolamentazione della FINMA sono fissate, oltre che dalla Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari e dalla relativa ordinanza d’esecuzione, dalle leggi e dalle ordinanze in materia di mercati finanziari. I progetti normativi a livello di legge e di ordinanza del Consiglio federale afferenti all’ambito dei mercati finanziari avvengono sotto la guida del Dipartimento federale delle finanze (DFF) e della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI).

Ordinanze e circolari della FINMA

Secondo l’articolo 7 della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA), la FINMA disciplina per il tramite di ordinanze e di circolari.

 

Se il diritto sovraordinato conferisce alla FINMA la facoltà di emanare norme di diritto, esse vanno emanate sotto forma di ordinanza. In questo modo l’Autorità di vigilanza adempie il mandato assegnatole dal legislatore, sebbene quest’ultimo stabilisca nel singolo caso il quadro di riferimento della competenza normativa. Per quanto riguarda le ordinanze della FINMA, la competenza normativa si limita all’emanazione di disposizioni tecniche di rilevanza secondaria (cfr. art. 5 cpv. 1 dell’Ordinanza concernente la Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari).

 

Nella sua attività di vigilanza la FINMA può creare trasparenza nell’applicazione della legislazione sui mercati finanziari per il tramite di circolari. Le circolari non sanciscono pertanto nuovi diritti o doveri che non derivino già dal diritto sovraordinato, ma vincolano la FINMA alla tutela della fiducia e in questo modo creano certezza del diritto per gli assoggettati (cfr. art. 5 cpv. 2 dell’Ordinanza concernente la Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari).

 

Le attuali ordinanze della FINMA (come pure eventuali versioni precedenti) sono disponibili nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS). Le circolari della FINMA attualmente in vigore sono consultabili in questa pagina. Le versioni non più in vigore sono disponibili nell’archivio.

Principi di regolamentazione

La FINMA regolamenta solo se necessario in considerazione degli obiettivi di vigilanza e dei rischi. La regolamentazione della FINMA è quanto più possibile improntata ai principi di neutralità concorrenziale e tecnologica e tiene conto delle ripercussioni sulla capacità di affrontare le sfide future e sulla competitività internazionale della piazza finanziaria svizzera. Secondo l’articolo 7 LFINMA, nella sua attività normativa la FINMA considera in particolare:

  • i costi che insorgono agli assoggettati alla vigilanza per il fatto della regolazione;
  • le ripercussioni che la regolazione ha sulla concorrenza, sulla capacità di innovazione e sulla concorrenzialità a livello internazionale della piazza finanziaria svizzera;
  • la diversità delle attività commerciali e dei rischi degli assoggettati alla vigilanza
  • e gli standard internazionali minimi.

Processo di regolamentazione

La FINMA provvede a un processo trasparente di regolazione e a un’adeguata partecipazione dei soggetti e degli ambienti interessati. Nel quadro delle consultazioni preliminari, essa li coinvolge tempestivamente in merito ai progetti di regolamentazione. Prima di emanare o di modificare un’ordinanza o una circolare, nonché prima di riconoscere una norma di autodisciplina quale standard minimo secondo l’articolo 7 capoverso 3 LFINMA, la FINMA svolge una procedura di consultazione presso le unità amministrative interessate. Dopo aver sottoposto le sue ordinanze e circolari all’approvazione del Consiglio di amministrazione, essa le sottopone a un’indagine conoscitiva pubblica. I dettagli sono disciplinati dall’art. 5 segg. dell’Ordinanza concernente la Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari e nelle Linee guida per la regolamentazione dei mercati finanziari.

 

La FINMA informa in merito alle indagini conoscitive in corso e concluse concernenti ordinanze e circolari della FINMA. Essa pubblica in particolare le prese di posizione pervenute nel quadro dell’indagine conoscitiva e redige un rapporto in cui informa in merito ai risultati di tale indagine.

 

Secondo le Linee guida per la comunicazione, in materia di vigilanza la FINMA opera una comunicazione oculata (mediante comunicazioni sulla vigilanza, FAQ sulla vigilanza e guide pratiche) e verifica con coerenza l’assenza di elementi normativi.

Pianificazione e applicazione

La FINMA informa in merito ai suoi progetti di regolamentazione pianificati e pendenti e allo stato di avanzamento dei lavori. La FINMA pianifica tempestivamente l’applicazione di una determinata regolamentazione e garantisce, se necessario, consoni termini transitori.

 

L’attività di regolamentazione della FINMA è attivata in genere da novità introdotte nel diritto sovraordinato o da adeguamenti apportati ad esso (leggi e ordinanze del Consiglio federale) ed è pertanto strettamente legata al corrispondente scadenzario e alla loro attuazione. Il DFF e la SFI informano in merito ai progetti di regolamentazione a livello federale.

Quali compiti sono e quali non sono prerogativa della FINMA

Rientra nei compiti della FINMA

  • Laddove consentito dal legislatore, la FINMA può emanare ordinanze proprie.

  • La FINMA può pubblicare circolari in cui fissa la propria prassi di vigilanza rendendola trasparente in egual misura per tutti i partecipanti al mercato.

  • La FINMA è competente per il riconoscimento delle norme di autodisciplina delle organizzazioni di categoria.

  • Grazie alle sue conoscenze specialistiche, la FINMA contribuisce all’elaborazione di progetti di legge e ordinanza del Consiglio federale.

  • Nel processo parlamentare, la FINMA svolge un ruolo di affiancamento, apporta la propria prospettiva in materia di vigilanza e fornisce indicazioni oggettive in merito alle ripercussioni dei progetti normativi.

Non rientra nei compiti della FINMA

  • La FINMA non fissa autonomamente il quadro normativo della propria attività di vigilanza.

  • L’emanazione di leggi è di competenza del Parlamento, mentre per le ordinanze del Consiglio federale è responsabile il Consiglio federale.

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