Per contro, le disposizioni in materia di assistenza amministrativa disciplinano anche la trasmissione di informazioni da parte della FINMA alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari. La FINMA è al terzo posto nel mondo per numero di domande pervenute nell’assistenza amministrativa internazionale. La maggior parte di queste riguarda gli ambiti della vigilanza sui mercati (tra cui insider trading, manipolazione dei corsi, violazione degli obblighi di informativa, ecc.) o contiene richieste di garanzia di un’attività irreprensibile. Nel settore bancario e assicurativo le domande di assistenza amministrativa provenienti dall’estero riguardano esclusivamente le informazioni necessarie ai fini della vigilanza diretta sugli istituti esteri o del monitoraggio della stabilità del sistema finanziario. Alla FINMA pervengono inoltre regolarmente richieste di informazioni sui titolari dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 13 LICol.
La FINMA può trasmettere informazioni e documenti, non accessibili pubblicamente, alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari soltanto se tali autorità sono vincolate dal segreto d’ufficio o professionale (principio di confidenzialità) e se utilizzano le informazioni esclusivamente ai fini della sorveglianza diretta di istituti esteri (art. 42 LFINMA; cfr. anche art. 141 LICol) e/o per l’attuazione della normativa in ambito borsistico (art. 38 LBVM) (principio di specialità). Qualora l’autorità destinataria preveda l’inoltro a un’autorità terza, la FINMA rilascia l’autorizzazione solo se sono soddisfatti i rispettivi requisiti legislativi per l’inoltro.
Ai fini dell’attuazione delle leggi sui mercati finanziari, la FINMA può svolgere controlli in loco presso le rappresentanze estere di assoggettati alla vigilanza per le quali è responsabile della vigilanza su base consolidata nel quadro del controllo del paese di origine. Nel contempo la FINMA può anche autorizzare controlli in loco da parte delle autorità estere di vigilanza presso le rappresentanze di assoggettati alla vigilanza in Svizzera, a condizione che l’attività della rappresentanza rientri nella vigilanza su base consolidata dell’autorità estera di vigilanza (che effettua la verifica) (art. 43 LFINMA) e/o che tale autorità estera sia responsabile nel proprio territorio giurisdizionale della sorveglianza dell’attività di un titolare dell’autorizzazione ai sensi della Legge sugli investimenti collettivi (art. 143 LICol).