Vigilanza sul mercato finanziario e sugli istituti finanziari: questo filmato spiega le mansioni principali e il ruolo della FINMA.
La FINMA ha iniziato la propria attività il 1° gennaio 2009. A tal fine il Parlamento le ha conferito una più ampia autonomia rispetto alle tre autorità che l’hanno preceduta. Per ottemperare alla funzione sovrana di vigilanza sul settore finanziario svizzero, la FINMA gode di un’indipendenza istituzionale, funzionale e finanziaria.
Per garantire l’indipendenza istituzionale, il legislatore ha concepito la FINMA come ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria. Gli organi che lo compongono sono il Consiglio di amministrazione e la Direzione. Per contro l’autonomia obbliga a operare una buona gestione, con i dovuti checks and balances. Una corporate governance efficiente è fondamentale per la credibilità di una vigilanza indipendente.
L’indipendenza funzionale dalle autorità politiche impedisce che il Parlamento o il governo impartiscano direttive alla FINMA sulla sua attività di vigilanza. Pur agendo quale autorità indipendente, la FINMA è comunque integrata appieno nel sistema politico-statale della Svizzera e dei relativi meccanismi di compensazione e controllo. In particolare è soggetta all’alta vigilanza parlamentare ed è tenuta a rendere conto del proprio operato alle Commissioni parlamentari di vigilanza.
La FINMA non viene finanziata con il denaro dei contribuenti, bensì tramite le tasse di vigilanza e gli emolumenti. La FINMA riscuote emolumenti per le procedure di vigilanza e le prestazioni di servizi. Ogni anno riscuote inoltre dagli assoggettati, per ambito di vigilanza, una tassa di vigilanza per i costi non coperti dagli emolumenti. I conti della FINMA sono sottoposti alla revisione del Controllo federale delle finanze.
Il mandato legale della FINMA consiste nel tutelare i clienti del mercato finanziario – segnatamente creditori, investitori e assicurati – nonché nel salvaguardare il buon funzionamento dei mercati finanziari. Da ciò scaturiscono le funzioni di vigilanza della FINMA: autorizzazione, sorveglianza e, se necessario, attuazione del diritto in materia di vigilanza. La FINMA è altresì abilitata a regolamentare a livello normativo inferiore. Nel quadro della propria attività di vigilanza, la FINMA adotta con coerenza un approccio orientato al rischio, improntato alla continuità e alla prevedibilità. In tal modo contribuisce a rafforzare la fiducia in una piazza finanziaria svizzera funzionante, integra, competitiva e orientata al futuro.
Sulla base dei compiti e dalle finalità definiti dalla legge, il Consiglio di amministrazione della FINMA redige i propri obiettivi strategici, che ogni quattro anni sottopone al Consiglio federale per l’approvazione. Per conseguire gli obiettivi strategici la FINMA dispone di un’organizzazione adeguata allo scopo, con una netta separazione tra la direzione strategica, compito del Consiglio di amministrazione, e la direzione operativa, di competenza della Direzione. Il Consiglio di amministrazione stabilisce inoltre l’orientamento strategico, decide sugli affari di ampia portata e vigila sulla Direzione. Otto divisioni assicurano che la FINMA espleti il proprio mandato in modo efficiente e utilizzi le risorse finanziarie in maniera responsabile ed efficace.
Per il conseguimento dei propri obiettivi la FINMA delega parte delle attività di vigilanza a società di audit private e si avvale di incaricati, che vengono nominati in casi specifici.
La FINMA assicura infine la collaborazione nazionale e rappresenta la Svizzera e il suo approccio normativo basato sui principi a livello internazionale presso gli organismi specializzati competenti. Inoltre, la FINMA presta assistenza amministrativa.
Obiettivi
Organizzazione
Attività
Attività di audit
Collaborazione nazionale
Cooperazione internazionale