Regole di condotta per i collaboratori della FINMA

Il codice di condotta della FINMA mira a promuovere l’integrità di tutti i collaboratori e a evitare i conflitti d’interesse. Il Consiglio di amministrazione della FINMA e tutti i collaboratori fissi e temporanei sono tenuti a rispettarlo.

Le aspettative in termini di corporate governance della FINMA, in qualità di autorità statale, sono elevate. Ciò riguarda anche l’integrità di tutti coloro che agiscono per conto di tale Autorità. Il codice di condotta della FINMA stabilisce regole chiare per prevenire, ove possibile, i conflitti d’interesse.

Proibito detenere valori mobiliari degli assoggettati

A tutte le persone che operano per la FINMA è proibito detenere – sia direttamente che indirettamente – valori mobiliari (per es. azioni, opzioni, derivati, ecc.) di assoggettati, anche nell’ambito di mandati di gestione patrimoniale. I nuovi collaboratori devono liberarsi entro sei mesi dai valori mobiliari degli assoggettati. Ai valori mobiliari derivanti da un precedente rapporto di lavoro possono essere applicate regole speciali. In particolari situazioni, ai collaboratori della FINMA può inoltre essere proibito ritirare depositi presso gli assoggettati.

Severe regole di ricusazione

Il codice di condotta disciplina anche quando i collaboratori devono essere ricusati. A tal fine è sufficiente un sospetto di parzialità. Anche gli interessi delle persone vicine (coniuge, partner, genitori o figli) possono risultare rilevanti. Lo scopo delle regole di ricusazione è garantire che il soggetto cui fa capo la responsabilità della FINMA adotti le proprie decisioni senza indugiare in riflessioni irrilevanti e in modo autonomo rispetto a influenze di natura pubblica.

Altre regole di condotta

Nel codice di condotta sono altresì disciplinati l’accettazione di regali e altri vantaggi, l’approccio al segreto d’ufficio e alle attività accessorie, nonché le condizioni quadro per il cambiamento d’impiego dei collaboratori della FINMA che vengono assunti presso assoggettati.

Regole di condotta particolari in caso di crisi bancarie

Per scongiurare preventivamente i conflitti d’interesse, l’art. 8 del Codice di condotta prevede che il soggetto investito della responsabilità della FINMA debba obbligatoriamente detenere i propri depositi di risparmio presso la Cassa di risparmio del personale federale. Tale disposizione riguarda il Presidente del Consiglio di amministrazione e tutti i membri della Direzione che abbiano poteri decisionali qualora dovesse verificarsi una crisi bancaria. Il Codice di condotta autorizza la Direzione a individuare altre posizioni in seno alla FINMA che possano detenere i propri depositi di risparmio esclusivamente presso la Cassa di risparmio del personale federale e/o che non possano detenere depositi presso le banche da loro assoggettate, affinché in caso di crisi non emerga alcun sospetto di parzialità.

Verhaltenskodex der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht

(Verhaltenskodex FINMA)

Ultima modifica: 01.04.2023 Dimensioni: 0.25  MB
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