La FINMA approva il compromesso extragiudiziale stipulato tra UBS ed autorità statunitensi. Con questa manovra si è infatti riusciti ad evitare il profilarsi minaccioso di un procedimento penale nei confronti della banca negli Stati Uniti. Al fine di annullare, mediante un’intesa, le conseguenze drammatiche che una simile procedura avrebbe avuto per UBS e per la stabilità del sistema finanziario elvetico, la FINMA ha ordinato la trasmissione immediata di un numero circoscritto di dati di clienti alle autorità statunitensi. La FINMA rende altresì noti i risultati dell’indagine condotta dalla Commissione federale delle banche (CFB) nei confronti di UBS nella medesima fattispecie. Nel dispositivo della propria decisione la CFB ha ammonito UBS per il fatto che alcuni collaboratori della banca hanno gravemente violato le disposizioni della Legge federale sulle banche e per le importanti lacune palesate nella gestione dei rischi giuridici insiti nelle proprie attività con la clientela statunitense.
Grazie all’intervento della FINMA l’indagine in corso da oltre un anno a cura del Dipartimento di giustizia statunitense («US Department of Justice», «DoJ») si è conclusa con un’intesa extragiudiziale che pone fine anche ai procedimenti della «US-Securities and Exchange Commission, (SEC)». Non è stato per contro possibile comporre pienamente la vertenza con l’«US Internal Revenue Service, (IRS)». Le autorità statunitensi hanno accusato UBS di aver aiutato attivamente cittadini statunitensi a truffare il fisco americano e di aver consigliato prestato a investitori statunitensi consulenza nel collocamento di titoli, senza esservi autorizzati. . A dispetto della collaborazione tra la banca e le autorità elvetiche e delle procedure di assistenza amministrativa pendenti presso l’Amministrazione delle contribuzioni, il «DoJ» ha preteso, ai fini dell’intesa la trasmissione immediata di un numero circoscritto di dati di clienti. L’accordo ha permesso di evitare l’avvio, da parte del «DoJ», dell’ incombente procedimento penale a carico della banca.
Una simile evenienza avrebbe avuto conseguenze drammatiche per UBS e avrebbe potuto mettere a repentaglio le liquidità, dunque l’esistenza stessa, dell’istituto. Onde scongiurare tale minaccia, la FINMA ha ordinato ad UBS l’immediata consegna di un circoscritto numero di dati di clienti, che ha inoltrato alle autorità statunitensi. Si tratta di dati attualmente oggetto anche di una procedura di assistenza amministrativa in corso presso l’Amministrazione federale delle contribuzioni, che le autorità statunitensi ritireranno grazie all’intesa raggiunta. Questa misura cautelativa, adottata dalla FINMA conformemente agli artt. 25 e 26 della Legge federale sulle banche, intende salvaguardare sia gli interessi della clientela, dei creditori e degli investitori di UBS, che la stabilità sistemica della piazza finanziaria elvetica.
Esiti dell’indagine svolta dalla Commissione federale delle banche (CFB)
In un rapporto riassuntivo, la FINMA rende noti anche gli esiti del procedimento condotto dalla CFB tra maggio e dicembre 2008, risoltosi con un atto dispositivo. Oggetto primario del procedimento è stato chiarire se nell’attuazione del «Qualified Intermediary Agreement» («QIA») e delle disposizioni di vigilanza statunitensi in merito all’erogazione di prestazioni transfrontaliere, UBS abbia rilevato, limitato e monitorato adeguatamente i rischi giuridici e reputazionali connessi.
Nell’ambito delle proprie indagini la CFB ha appurato che, in un numero circoscritto di casi, singoli collaboratori di UBS hanno agito contro le disposizioni «QIA». Essi hanno infatti accettato le dichiarazioni a fini fiscali statunitensi rese dai propri clienti che sapevano – o avrebbero dovuto sapere – non rispecchiare adeguatamente lo status fiscale statunitense del cliente. Inoltre, singoli collaboratori di UBS hanno ripetutamente contravvenuto alle restrizioni statunitensi in materia di vigilanza, che prevedono un obbligo di autorizzazione per l’erogazione transfrontaliera ad investitori statunitensi di prestazioni finanziarie. La CFB ha concluso che così facendo UBS ha violato gravemente i requisiti in materia di irreprensibilità e organizzazione sanciti dalla Legge sulle banche. In particolare la banca ha rilevato, limitato e monitorato in misura insufficiente i rischi legali insiti nelle operazioni transfrontaliere con la clientela statunitense, rischi che si sono concretizzati tra l’altro nei procedimenti, ora accantonati, negli Stati Uniti.
La CFB non ha per contro riscontrato un’attuazione negligente del «QIA» da parte di UBS. Essa è giunta pure alla conclusione che l’organo direttivo superiore di UBS non fosse a conoscenza delle azioni truffaldine a scapito dell’autorità fiscale statunitense né della violazione delle disposizioni di vigilanza da parte di singoli collaboratori, in dispregio delle prescrizioni interne.
La CFB ha sanzionato il comportamento di UBS vietando all’istituto di svolgere in futuro operazioni transfrontaliere con cittadini privati residenti negli USA. Già nell’estate 2008 la banca aveva di sua iniziativa reso nota la dismissione dalle attività transfrontaliere con la clientela privata residente negli USA. Con la citata decisione della CFB, le autorità elvetiche sanciscono questo passo anche in termini di vigilanza. La CFB ha inoltre obbligato la banca a rilevare, limitare e monitorare adeguatamente i rischi legali e reputazionali generalmente insiti nell’erogazione globale di servizi transfrontalieri. La FINMA monitorerà l’attuazione di questa disposizione.
Il rapporto sintetico della FINMA riguardante l’indagine condotta dalla CFB è disponibile al sito www.finma.ch/d/aktuell/Documents/summary-ubs-x-border-20090218-i.pdf.
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