Dei nuovi obblighi di diligenza sono stati introdotti nel capitolo 2, sezione1, della legge sul riciclaggio di denaro, con entrata in vigore il 1° febbraio 2009. Trattasi dell’obbligo, al momento dell’avvio di una relazione d’affari, da parte dell’intermediario finanziario di identificare la controparte sulla scorta di un documento probante. Se la controparte è una persona giuridica, l’intermediario finanziario deve prendere atto delle disposizioni della controparte concernenti il conferimento dei poteri di rappresentanza e, verificare l’identità delle persone che stabiliscono la relazione d’affari in nome della persona giuridica (art. 3 capoverso 1 LRD). Inoltre l’intermediario finanziario ha l’obbligo di identificare l’oggetto e lo scopo della relazione d’affari auspicata dalla controparte (art. 6 LRD). In assenza di disposizioni transitorie, i suddetti obblighi sono applicabili dal 1° febbraio 2009. La FINMA si aspetta da parte degli intermediari finanziari che in breve prendano le misure organizzative necessarie affinché i nuovi obblighi siano assicurati. La messa in atto deve avvenire al più tardi entro il 30 giugno 2009. La FINMA sottolinea inoltre il fatto che l’obbligo di comunicazione (art. 9 capoverso 1 lettera b LRD) è stato esteso, con messa in applicazione dal 1° febbraio 2009. In caso di domande: aml@finma.ch o Tel. 031 327 94 51