Ai sensi dell’art. 37b cpv. 5 LBCR, le banche e i commercianti di valori mobiliari devono detenere costantemente crediti coperti in Svizzera o altri attivi situati in Svizzera in ragione del 125 % dei loro depositi privilegiati. La FINMA è autorizzata a concedere deroghe in casi giustificati.
Sulla base delle domande di deroga pervenutele, la FINMA ha stabilito una prassi e deciso i seguenti principi, in parte applicabili a tutte le banche e tutti i commercianti di valori mobiliari, in parte applicabili soltanto agli istituti che richiedono una deroga. L’elenco delle FAQ è stato quindi aggiornato.