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2009

La FINMA ammonisce Bank Leumi (Schweiz) AG per l'operato della sua succursale di Ginevra

Le circostanze relative alla fattispecie concreta sono le seguenti.

Nel dicembre 2007, alla Commissione federale delle banche (CFB) è pervenuta una domanda di assistenza amministrativa dall'Autorità francese dei mercati finanziari (Autorité française des marchés financiers, AMF). Quest'ultima stava svolgendo delle indagini su un reato insider in relazione al titolo X e ha richiesto alla CFB di chiarire le circostanze delle transazioni effettuate su tale titolo dalla succursale di Ginevra di Bank Leumi (Schweiz) AG nell'autunno del 2007. Qui di seguito è riportato lo svolgimento di tali transazioni. Il 28 settembre 2007, la succursale di Ginevra è stata contattata da un cliente A che ha ordinato l'acquisto di titoli X sul mercato francese. In seguito a tale richiesta, essa ha deciso di acquistare titoli X anche per i suoi clienti B e C. Per nessuno di questi clienti esisteva un contratto di gestione patrimoniale scritto. A causa di una negligenza a livello informatico, gli ordini menzionati non sono stati correttamente registrati nel sistema elettronico interno della banca. Inoltre, il relationship manager che li ha immessi nel sistema, ha deliberatamente modificato alcune delle date relative al passaggio dell'ordine. Quando la CFB ha richiesto al servizio di compliance della banca di comunicarle i dati delle transazioni effettuate il 28 settembre 2007, quest'ultimo, non disponendo né di un giornale dei valori mobiliari aggiornato, né di dossier completi sui clienti, non ha potuto far altro che raccogliere le informazioni essenziali necessarie ricorrendo alle dichiarazioni degli impiegati della succursale di Ginevra. Sulla base di tali informazioni, la CFB ha ritenuto che fosse necessario considerare l'eventualità di trasmettere i nomi dei clienti all'AMF.

A rappresentare i clienti A, B e C dinanzi alla CFB è quindi intervenuto un avvocato. Questi esercitava anche presso lo studio legale che in quel periodo prestava consulenza esterna alla succursale di Ginevra. Su iniziativa dell'avvocato e sulla base di un modello di lettera da lui redatto, la succursale di Ginevra ha fatto spontaneamente pervenire alla CFB una prima comunicazione scritta, con intestazione della banca, in cui dichiarava di aver consigliato l'acquisto di titoli X alla clientela, fra cui figuravano i clienti A, B e C. Una ventina di giorni più tardi, essa ha redatto, in collaborazione con l'avvocato, una seconda lettera che confermava la precedente e tramite quest'ultimo l'ha trasmessa alla CFB, al fine di confermare le dichiarazioni del suo invio precedente. Le due comunicazioni, con intestazione della banca, avevano lo scopo di indurre la CFB in errore, facendole credere che il cliente A, così come i clienti B e C, fossero stati consigliati dalla banca ad acquistare i titoli. L'obiettivo era che la CFB li considerasse terzi non coinvolti, rinunciando a trasmettere i loro nomi all'AMF. Le due comunicazioni erano cofirmate da relationship manager della succursale, in contatto con l'avvocato esterno, e dalla direttrice della succursale di Ginevra, su esplicita richiesta dell'avvocato che sperava così di conferire più importanza alle lettere.

Nella primavera 2008, il servizio di compliance della banca è venuto a conoscenza dell'accaduto e ne ha informato senza indugio la CFB, che ha aperto un'inchiesta contro l'istituto bancario. Quest'ultimo ha collaborato attivamente all'accertamento dei fatti che lo incriminavano, individuando rapidamente le sue violazioni e ponendovi rimedio.

Con decisione del 20 luglio 2009, ormai passata in giudicato, la FINMA ha stabilito che Bank Leumi (Schweiz) AG ha violato gravemente la norma che prescrive di garantire un'attività irreprensibile ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 lett. c LBCR, (1) non rispettando le regole sulla tenuta del giornale dei valori mobiliari e di dossier dei clienti con un mandato di gestione discrezionale; (2) non disponendo di un'organizzazione appropriata per la sua attività, in particolare non individuando e non gestendo in maniera adeguata il conflitto di interessi connesso al suo consulente legale; (3) trasmettendo volontariamente informazioni erronee alla Commissione federale delle banche nell'ambito di una procedura di assistenza amministrativa. La FINMA ha ordinato la pubblicazione di un estratto della sua decisione in applicazione dell'art. 34 LFINMA.

Dopo essere venuti a conoscenza dei fatti, il consiglio di amministrazione e la direzione generale della banca hanno preso tutte le misure necessarie per ristabilire la situazione conforme alle norme, prima ancora che la FINMA emettesse la sua decisione.

La FINMA ha sporto denuncia in particolare contro l'avvocato dei clienti interessati dalla procedura di assistenza amministrativa.
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