L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA ha concluso la vasta inchiesta sul caso Sulzer aperta nella primavera 2007. L'elemento che aveva determinato l'avvio della procedura era stata una notifica effettuata nell'aprile 2007 con la quale la società di partecipazioni Everest Beteiligungs GmbH rendeva noto, inaspettatamente, di detenere una partecipazione di oltre il 31% in Sulzer SA. Con decisione del gennaio 2009, la FINMA ha ravvisato che gli investitori ai quali è di fatto riconducibile la società Everest hanno violato gli obblighi di dichiarazione e pubblicità statuiti dalle leggi vigenti. Successivamente la FINMA ha espresso una nota di biasimo nei confronti della Banca Cantonale di Zurigo, della Deutsche Bank AG succursale di Zurigo e della NZB Neue Zürcher Bank per il ruolo svolto da questi istituti nella presa di partecipazione occulta. In un caso, la FINMA ha inoltre disposto l'adozione di provvedimenti personali di natura disciplinare. La FINMA ha altresì sporto presso il Dipartimento federale delle finanze una denuncia penale a carico degli investitori responsabili della violazione degli obblighi di dichiarazione e pubblicità.
In data 30 ottobre 2009 l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA ha chiuso il caso Sulzer. Si è trattato dell'inchiesta più vasta mai condotta dalla FINMA e dalla precedente autorità CFB nell'ambito della vigilanza di mercato.
Retrospettiva sull'inchiesta svolta sul caso Sulzer
Il 26 aprile 2007 la società di partecipazioni Everest Beteiligungs GmbH, con sede a Vienna (Austria), aveva comunicato di detenere in data 20 aprile 2007 una partecipazione di oltre il 31% in Sulzer. Nella fattispecie, tale partecipazione era costituita da una componente azionaria di quasi il 18% e da una componente in opzioni di circa il 14%. Gli aventi diritto economico della Everest erano in tale momento Victor F. Vekselberg nonché le fondazioni private con sede a Vienna RPR Privatstiftung (avente diritto economico: Ronny Pecik) e Millennium Privatstiftung (avente diritto economico: Georg Stumpf). Nessuno di questi investitori aveva mai dichiarato in precedenza di detenere una partecipazione in Sulzer.
A conclusione di una procedura di investigazione molto vasta e complessa, con la decisione di accertamento del 22 gennaio 2009 la FINMA ha riscontrato in primis che, attraverso un uso illegale di opzioni che prevedevano formalmente un regolamento in contanti, gli investitori Ronny Pecik sen. e il compartecipante Georg Stumpf avevano acquisito il controllo potenziale sui diritti di voto correlati ad azioni o derivanti da opzioni con esecuzione in natura. Per questo motivo, tali posizioni erano da ritenersi a tutti gli effetti in capo a Ronny Pecik sen. e Georg Stumpf. Una strategia di questa natura costituisce un'acquisizione indiretta ai sensi della legislazione vigente in ambito borsistico, e in quanto tale è soggetta all'obbligo di dichiarazione. La decisione della FINMA è stata impugnata da entrambi gli investitori; i procedimenti a tale riguardo sono attualmente pendenti presso il Tribunale amministrativo federale.
Successivamente a questa decisione e sulla base di ulteriori informazioni ottenute anche tramite l'assistenza amministrativa, la FINMA ha sporto presso il DFF una denuncia penale nei confronti dei tre investitori responsabili della violazione degli obblighi di dichiarazione e pubblicità.
Il ruolo delle banche
Parallelamente alla procedura istruita contro gli investitori, la CFB e in seguito la FINMA hanno sottoposto a inchiesta anche il ruolo svolto dalle banche coinvolte nella presa di partecipazione in Sulzer. Con decisioni del 22 gennaio 2009, 13 luglio 2009 e 19 ottobre 2009, la FINMA ha stabilito che la Banca Cantonale di Zurigo (ZKB), la Deutsche Bank AG succursale di Zurigo (DBZ) e la NZB Neue Zürcher Bank (NZB) hanno violato, in alcuni casi in modo grave, gli obblighi in materia di vigilanza in relazione all'emissione e/o la negoziazione di valori mobiliari della Sulzer SA. Tutte e tre le banche hanno assistito e sostenuto, anche se in misura e in contesti temporali diversi, gli investitori nella presa di partecipazione occulta in Sulzer SA. Inoltre, la FINMA non ha rilevato alcuna violazione degli obblighi di dichiarazione in seno alle tre banche, bensì carenze organizzative in parte sostanziali che nel frattempo sono state integralmente colmate.
Mentre le persone responsabili per la presa di partecipazione in Sulzer presso la ZKB e la DBZ avevano già lasciato il rispettivo istituto al momento della chiusura della procedura e di conseguenza era venuta meno la necessità di adottare provvedimenti personali, nei confronti della NZB, la FINMA ha disposto anche misure a livello personale.
Conclusione generale per le banche e i commercianti di valori mobiliari in Svizzera
Secondo la prassi vigente, è necessario appurare i retroscena economici di un'operazione prospettata per conto di un cliente, qualora sussistano segnali che essa potrebbe costituire parte integrante di una fattispecie illecita o sconveniente, oppure se si tratta di un'operazione complessa, insolita o di portata rilevante. In relazione alle operazioni a rischio, la direzione di una banca e/o di un commerciante di valori mobiliari è tenuta fra l'altro a raccogliere tutta la documentazione necessaria per l'adozione di una decisione e il successivo monitoraggio. Questi documenti devono consentire a un soggetto terzo competente, come ad esempio l'ufficio di revisione, di poter esprimere un giudizio affidabile sulle attività operative in questione. L'entità della somma movimentata, una procedura insolita e non da ultimo la disponibilità del cliente o dei clienti a corrispondere un indennizzo significativo per i servizi della banca costituiscono quantomeno elementi tali da indurre la banca stessa a disporre una serie di accertamenti più approfonditi. La verifica dei retroscena economici è necessaria anche ai fini della valutazione del rischio (ad esempio il rischio di reputazione) sotto un punto di vista materiale. Qualora la banca rinunci all'appuramento e al controllo di tali elementi, essa si fa carico del rischio di partecipare a operazioni che perseguono finalità sconvenienti o di finanziare tali operazioni. Una banca può anche effettuare transazioni di carattere straordinario o insolito, nella misura in cui essa non violi l'obbligo di diligenza e la garanzia di un'attività irreprensibile. La banca deve tuttavia effettuare precedentemente gli accertamenti necessari in questo contesto e raccogliere la documentazione, per poi farsi un'opinione circostanziata circa l'operazione prospettata e, sulla base di questi elementi, eventualmente anche rinunciare a un'operazione reputata potenzialmente illecita.
Conclusione generale per gli investitori
Con l'inchiesta sul caso Sulzer la FINMA mostra chiaramente la serietà con cui intende imporre l'applicazione del diritto in materia di pubblicità delle partecipazioni. Essa persegue tale obiettivo anche a costo di dover condurre inchieste molto vaste e complesse e, alla loro conclusione, adottare le misure adeguate.
Contatto
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