Il 16 dicembre 2009 il Credit Suisse ha concluso un accordo con diverse autorità statunitensi in merito alla controversia per violazioni del diritto statunitense. Oggetto del contendere l'esecuzione di operazioni di pagamento in USD per persone di paesi nei confronti dei quali gli Stati Uniti hanno predisposto sanzioni economiche. La FINMA ha seguito attentamente il caso sin dalla sua fase iniziale, ammonendo la Banca per il suo operato anche dal profilo delle disposizioni di legge svizzere in materia di vigilanza e richiedendo l'adozione di provvedimenti disciplinari.
Il 16 dicembre 2009 il Credit Suisse AG, Zurigo, e diverse autorità statunitensi hanno sottoscritto un accordo in merito alla chiusura delle indagini avviate nel 2007. Oggetto delle inchieste è stata l'esecuzione di operazioni di pagamento in USD da parte di collaboratori del Credit Suisse operativi in Svizzera tra il 1995 e l'inizio del 2007 per paesi e persone sottoposti a sanzioni economiche unilaterali da parte degli Stati Uniti. Le autorità statunitensi hanno contestato alla Banca di avere aggirato consapevolmente le disposizioni sulle sanzioni americane intraprendendo azioni in Svizzera e di avere impedito alle proprie banche corrispondenti in territorio statunitense di rispettare le disposizioni per esse vincolanti. Per le autorità statunitensi un simile comportamento è inammissibile a vario titolo ai sensi del diritto statunitense e può essere perseguito anche nei confronti di istituti domiciliati al di fuori degli Stati Uniti. Per le violazioni che le vengono imputate la Banca è tenuta a pagare un'ammenda pari a complessivi USD 536 milioni. Inoltre, essa deve introdurre, nel caso in cui non lo avesse già fatto, un programma di compliance globale volto a tutelare il rispetto delle prescrizioni in materia d'embargo promulgate dagli Stati Uniti. La FINMA coadiuva l'attuazione e monitora detto programma concordato tra la Banca e le autorità di vigilanza statunitensi competenti.
La FINMA (fino a fine 2008 la Commissione federale delle banche) ha seguito molto attentamente il caso sin dagli inizi, collaborando con le autorità statunitensi e offrendo assistenza amministrativa alla Federal Reserve Bank di New York. Essa ha peraltro sottoposto la fattispecie contestata al Credit Suisse a una valutazione ai sensi del diritto svizzero in materia di vigilanza e ha ammonito severamente la Banca per il suo operato già nel settembre 2009.
Il Credit Suisse diventa così il quarto istituto bancario non americano ad aver concluso negli ultimi anni un accordo in quest'ambito con le autorità statunitensi. Le norme estere con valenza extraterritoriale, tra cui il diritto statunitense in materia d'embargo attuato dall'U.S. Office of Foreign Assets Control (OFAC), possono essere eventualmente applicate nei confronti di istituti finanziari e collaboratori che si qualificano quali US Person, anche se le azioni determinanti avvengono fuori dal territorio statunitense. Parimenti, le autorità statunitensi hanno recentemente cominciato ad applicare le prescrizioni di embargo nei confronti di persone non americane che esportano servizi dagli Stati Uniti verso paesi sanzionati. La FINMA non è incaricata dell'applicazione diretta di disposizioni estere (come ad es. le regole dell'OFAC) nei confronti degli assoggettati alla vigilanza; la legislazione svizzera in materia di vigilanza richiede tuttavia che gli assoggettati tengano adeguatamente conto dei rischi giuridici connessi a disposizioni di tale natura, dagli effetti territoriali ed extraterritoriali. In particolare, essi devono intraprendere tutti i provvedimenti organizzativi atti ad impedire il materializzarsi di detti rischi.
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