La circolare sull'assicurazione malattie ai sensi della LCA traduce in termini concreti le prescrizioni prudenziali per la tariffazione e le riserve tecniche nell'ambito dell'assicurazione malattie complementare. Essa definisce in particolare il mandato conferito alla FINMA di garantire, tramite una procedura preventiva di approvazione delle tariffe, che i premi riscossi non siano né così bassi da compromettere la solvibilità dell'assicuratore né abusivamente elevati. La FINMA ha portato a termine un'indagine conoscitiva pubblica sul progetto della circolare, nell'ambito della quale ha ricevuto 27 prese di posizione. La circolare entrerà in vigore il 1° maggio 2010.
La circolare sull'assicurazione malattie ai sensi della LCA traduce in termini concreti le prescrizioni prudenziali riguardanti la tariffazione e le riserve tecniche per l'assicurazione malattie complementare. Esse riprendono fondamentalmente la prassi vigente nella vigilanza assicurativa che viene ora definita dalla circolare in modo più preciso, in particolare per quanto concerne gli ambiti principali della tariffazione e delle riserve tecniche.
Tariffazione
In occasione della revisione del diritto prudenziale entrata in vigore il 1° gennaio 2006, il Parlamento ha deciso di mantenere sia il controllo sia l'approvazione a titolo preventivo dei premi e delle condizioni assicurative da parte dell'Autorità di vigilanza. A integrazione delle disposizioni di legge, la circolare definisce i prodotti che soggiacciono all'obbligo di approvazione, escludendo quelli per i quali il rischio relativo all'assicurazione malattie è di importanza secondaria.
La circolare precisa i limiti di accettazione delle tariffe ai fini della tariffazione: esse non devono essere né così basse da compromettere la solvibilità dell'assicuratore né abusivamente elevate. Da una parte, le tariffe devono permettere di coprire gli impegni assunti (non sono accettate pratiche di dumping) e, dall'altra, non devono integrare un utile abusivamente elevato (l'utile atteso non deve essere sproporzionato rispetto al rischio tecnico assunto). Si è in presenza di un abuso anche qualora vi sia una disparità di trattamento tariffario degli assicurati che non è motivata sotto il profilo attuariale.
Sistema di finanziamento e costituzione delle riserve
Il diritto prudenziale rivisto garantisce di principio la libertà di scelta del sistema di finanziamento, nella misura in cui non sia compromessa la solvibilità dell'impresa. Esso deve essere strutturato in modo tale da garantire l'ottemperanza degli impegni nel lungo periodo. Essenziale a questo proposito è che il sistema permetta di resistere a tutti i rischi prevedibili, in particolar modo a quello di una modifica della struttura del collettivo degli assicurati. Le riserve tecniche necessarie devono essere valutate per il calcolo dei premi e indicate in modo trasparente nella contabilità.
Reazioni emerse nell'indagine conoscitiva
Durante l'indagine conoscitiva la FINMA ha ricevuto 27 prese di posizione che hanno evidenziato in generale una reazione positiva al progetto della circolare. Qualche critica è stata mossa da taluni rappresentanti del settore in riferimento al campo di applicazione e alle basi legali della circolare, così come all'ingerenza nella libertà economica risultante da quest'ultima e a determinati dettagli tecnici. Le diverse prese di posizione sono state esaminate e in parte accolte in occasione della stesura del testo definitivo; le informazioni a questo proposito sono esposte in modo trasparente nel rapporto sull’indagine conoscitiva.
Contatto
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