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Sanzione internazionale

Nuove sanzioni contro l'Iran

A seguito della risoluzione 1929 del Consiglio di sicurezza dell'ONU del 9 giugno 2010 e in base alla legge sugli embarghi, il Consiglio federale ha deciso, in data 19 gennaio 2011, di innalzare il livello delle sanzioni nei confronti dell'Iran adeguandole a quelle applicate dall'Unione Europea. La modifica dell'ordinanza entra in vigore il 20 gennaio 2011. Gli intermediari finanziari dovranno perciò applicare senza indugio le nuove sanzioni nei confronti dell'Iran. L'ordinanza può essere consultata sul sito della Segreteria di Stato dell’economia SECO.

Le modifiche che comportano l'assunzione di provvedimenti da parte degli intermediari finanziari sono in particolare le seguenti:

  • Estensione dell'elenco dei beni oggetto di interdizione di servizi finanziari (artt. da 2 a 6 e allegati da 1 a 4);
  • Divieto di concedere prestiti o crediti a persone o a entità iraniane dedite all'esplorazione o alla produzione di petrolio e gas naturale, alla raffinazione di combustibili o alla liquefazione di gas naturale (art. 8);
  • Estensione dell'elenco delle persone, imprese, banche ed entità soggette a blocco dei beni e a un obbligo di comunicazione alla SECO (artt. 10 e 11 e nuovo allegato 6);
  • Eccettuate le transazioni che soddisfano esigenze di carattere umanitario (viveri, medicinali…), ogni transazione superiore a CHF 10'000.- il cui ordinante o beneficiario sia una persona o un'entità iraniana deve essere comunicata alla SECO e ogni transazione superiore a CHF 50'000.- deve essere autorizzata dalla SECO (art. 12);
  • Alle banche iraniane è fatto divieto di acquisire una partecipazione o qualsiasi altro diritto di proprietà in una banca svizzera (art. 13);
  • Alle banche svizzere è fatto divieto di aprire una rappresentanza, una succursale o una filiale in Iran, o di costituire una joint-venture con una banca iraniana (art. 13);
  • Alle banche svizzere è fatto divieto di aprire un conto presso una banca iraniana o di aprire un nuovo conto di corrispondenza con una banca iraniana (art. 13);
  • Per quanto riguarda le precedenti relazioni con banche iraniane, le banche svizzere devono applicare gli accresciuti obblighi di diligenza (art. 14);
  • Divieto di acquistare e vendere a entità governative o banche iraniane obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche emesse dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza, o di fornire loro dei servizi d'intermediazione in relazione con tali obbligazioni (art. 15);
  • Divieto di stipulare, prolungare o rinnovare accordi di assicurazione o riassicurazione con entità governative o imprese iraniane (art. 16).
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