La FINMA è favorevole al miglioramento qualitativo della gestione patrimoniale nella previdenza professionale propugnato dal Consiglio federale nel quadro della riforma strutturale in materia. Detta riforma prevede tra l'altro che i gestori patrimoniali degli istituti di previdenza professionale debbano essere esclusivamente persone fisiche o giuridiche sottoposte alla vigilanza della FINMA. Tale disposizione non è però applicabile in quanto attualmente mancano le basi legali all'interno dell'ordinamento legislativo che disciplina i mercati finanziari. Nell'ambito dell'indagine conoscitiva, la FINMA richiama pertanto l'attenzione dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali su questo dato di fatto.
In data 24 novembre 2010 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione sulla riforma strutturale della previdenza professionale. Le disposizioni previste nell'attinente ordinanza consolidano la vigilanza nella previdenza professionale mediante una decentralizzazione delle competenze e la creazione di una commissione indipendente incaricata dell'alta vigilanza. Le nuove disposizioni precisano inoltre i compiti dei diversi soggetti che operano nel secondo pilastro e introducono regole dettagliate ed esaurienti per quanto attiene le disposizioni in materia di governance e di trasparenza.
La FINMA condivide il parere secondo cui l'amministrazione a titolo fiduciario degli averi della previdenza professionale esige requisiti severi a carico dei gestori patrimoniali. Ritiene tuttavia che questo obiettivo non possa essere raggiunto con il nuovo articolo 48f capoverso 3 dell'Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2; RS 831.441.1), in forza del quale sono autorizzate a operare nella previdenza professionale in qualità di gestori patrimoniali esclusivamente le persone fisiche e giuridiche sottoposte alla vigilanza della FINMA.
L'assoggettamento alla vigilanza della FINMA è disciplinato nel corrispondente ordinamento legislativo sui mercati finanziari. Nella legislazione in materia, in particolare nella Legge sugli investimenti collettivi (LICol; RS 951.31), non sussiste però alcuna base legale su cui si fondi l'assoggettamento dei gestori patrimoniali di istituti di previdenza professionale. L'obbligo e l'idoneità di assoggettamento riguarda soltanto i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale. Qualora l'OPP 2 sancisse imperativamente la vigilanza da parte della FINMA, sarebbe prevedibile che molti gestori patrimoniali di istituti di previdenza professionale cercherebbero di assoggettarsi assumendo pro forma l'esercizio di attività sottoposte giuridicamente a vigilanza. La FINMA non è disposta a estendere la sua vigilanza a gestori patrimoniali sulla base di attività svolte pro forma, il che andrebbe a scapito della reputazione della piazza finanziaria svizzera, sotto tutti i punti di vista.
La questione della regolamentazione della gestione patrimoniale è attualmente al centro di discussioni in vari consessi internazionali e anche in Svizzera è un tema fortemente dibattuto. È possibile che in questo campo venga imposta un'apposita vigilanza e siano apportati emendamenti agli attuali testi di legge, ma fino al momento in cui non saranno poste le necessarie basi legali è da escludere un assoggettamento obbligatorio alla FINMA dei gestori patrimoniali di istituti di previdenza professionale.