Il 15 febbraio 2011 il Dipartimento federale degli affari esteri ha modificato l'allegato all'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Costa d'Avorio (RS 946.231.128.9). 8 appunti sono stati integrati. L'ordinanza modificata entrerà in vigore il 15 febbraio 2011. L'ordinanza può essere consultata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.
Si chiede agli intermediari finanziari di procedere immediatamente al blocco e all'annuncio di tali relazioni d'affari alla Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), conformemente alle prescrizioni dell'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Costa d'Avorio.