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2011

Comunicazione preliminare dell'apertura di una presenza fisica all'estero: nuova guida pratica per le banche e i commercianti di valori mobiliari

Le banche e i commercianti di valori mobiliari che intendono essere presenti all'estero sono soggetti a un obbligo di informazione preliminare conformemente alla Legge sulle banche (LBCR) e alla Legge sulle borse (LBVM). Al fine di ragguagliare gli assoggettati in merito alle sue aspettative a questo riguardo, l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari pubblica una guida pratica relativa al campo di applicazione di tale obbligo e al contenuto delle informazioni che banche e commercianti di valori mobiliari devono trasmettere conformemente agli art. 6b OBCR e 18 cpv. 5 OBVM.

Tale documento che si intitola «Guida pratica concernente gli obblighi di comunicazione preliminare per l'apertura di una presenza fisica all'estero» (art. 3 cpv. 7 LBCR, art. 18 cpv. 5 OBVM) è disponibile da oggi sul sito Internet in italiano, francese, tedesco e inglese.
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