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2013

Notifica concernente la revisione parziale dell'art. 11 cpv. 2 dell'Ordinanza FINMA sulle borse: Obblighi di dichiarazione ora anche per le società con sede all'estero

La revisione della Legge sulle borse implica una modifica dell'Ordinanza FINMA sulle borse. Gli obblighi di dichiarazione afferenti all'obbligo di pubblicità si applicano ora anche alle società con sede all'estero, a condizione che i loro titoli di partecipazione siano totalmente o parzialmente quotati in prevalenza in Svizzera. L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA integra pertanto l'art. 11 cpv. 2 dell'Ordinanza FINMA sulle borse, che entra in vigore il 1° maggio contemporaneamente alla Legge sulle borse e all'Ordinanza sulle borse sottoposte a revisione.

Nell'art. 11 cpv. 2 l'Ordinanza FINMA sulle borse (OBVM-FINMA) disciplina quando una società sottostà all'obbligo di dichiarazione in caso di variazioni o ristrutturazioni del capitale societario conformemente all'obbligo di pubblicità. In Svizzera si ricorre a tal fine alla pubblicazione sul Foglio svizzero di commercio (FUSC). Per le società con sede all'estero, i cui titoli di partecipazione sono quotati principalmente in Svizzera, questo punto di riferimento manca. Da qui scaturisce l'aggiunta apportata all'art. 11 cpv. 2 OBVM-FINMA. Tale disposizione definisce ora anche quando le società con sede all'estero sottostanno a obblighi di dichiarazione nell'ambito dell'obbligo di pubblicità.

La OBVM-FINMA si rifà dunque all'art. 53b cpv. 3 dell'Ordinanza sulle borse (OBVM), il quale definisce che le società con sede all'estero, i cui titoli di partecipazione sono quotati principalmente in Svizzera, devono pubblicare il numero complessivo attuale dei titoli di partecipazione emessi e i relativi diritti di voto. L'organo per la pubblicità delle partecipazioni della SIX Swiss Exchange, nella sua comunicazione I/13 che entra oggi in vigore, sancisce infine le modalità di queste pubblicazioni.

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