La revisione della Legge sulle borse implica una modifica dell'Ordinanza FINMA sulle borse. Gli obblighi di dichiarazione afferenti all'obbligo di pubblicità si applicano ora anche alle società con sede all'estero, a condizione che i loro titoli di partecipazione siano totalmente o parzialmente quotati in prevalenza in Svizzera. L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA integra pertanto l'art. 11 cpv. 2 dell'Ordinanza FINMA sulle borse, che entra in vigore il 1° maggio contemporaneamente alla Legge sulle borse e all'Ordinanza sulle borse sottoposte a revisione.
Nell'art. 11 cpv. 2 l'Ordinanza FINMA sulle borse (OBVM-FINMA) disciplina quando una società sottostà all'obbligo di dichiarazione in caso di variazioni o ristrutturazioni del capitale societario conformemente all'obbligo di pubblicità. In Svizzera si ricorre a tal fine alla pubblicazione sul Foglio svizzero di commercio (FUSC). Per le società con sede all'estero, i cui titoli di partecipazione sono quotati principalmente in Svizzera, questo punto di riferimento manca. Da qui scaturisce l'aggiunta apportata all'art. 11 cpv. 2 OBVM-FINMA. Tale disposizione definisce ora anche quando le società con sede all'estero sottostanno a obblighi di dichiarazione nell'ambito dell'obbligo di pubblicità.
La OBVM-FINMA si rifà dunque all'art. 53b cpv. 3 dell'Ordinanza sulle borse (OBVM), il quale definisce che le società con sede all'estero, i cui titoli di partecipazione sono quotati principalmente in Svizzera, devono pubblicare il numero complessivo attuale dei titoli di partecipazione emessi e i relativi diritti di voto. L'organo per la pubblicità delle partecipazioni della SIX Swiss Exchange, nella sua comunicazione I/13 che entra oggi in vigore, sancisce infine le modalità di queste pubblicazioni.