Il 2 aprile 2014 il Consiglio federale ha emanato per mezzo di un'Ordinanza delle misure volte a impedire l'aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione al conflitto in Ucraina. L'ordinanza prevede il divieto di instaurare nuove relazioni d'affari (art. 1) e l'obbligo di notifica per gli intermediari finanziari (art. 3). Le misure entrano in vigore il 2 aprile 2014 alle ore 18.00.
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