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Comunicato stampa
TBTF
2014

La FINMA informa sulle decisioni in materia di TBTF

Come pianificato dal legislatore, nel contesto delle disposizioni in materia di too big to fail l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA ha emanato due decisioni nei confronti del Credit Suisse Group e di UBS. Le decisioni sanciscono prescrizioni concernenti i requisiti per le banche di rilevanza sistemica. Assumono un posizione di rilievo i requisiti in materia di capitale proprio.

Il regime svizzero too big to fail (TBTF) stabilisce, fra le altre cose, requisiti più severi relativamente al capitale proprio delle banche di rilevanza sistemica. Il capitale necessario è composto da requisiti minimi fissi, un cuscinetto di fondi propri e una componente variabile. Quest'ultima dipende dalle dimensioni complessive del gruppo finanziario a livello globale e dalle quote di mercato nei mercati fondamentali del credito e dei depositi a livello nazionale.

Le decisioni stabiliscono ora per la prima volta, sulla base dei dati di esercizio alla fine del 2012, un requisito a livello di capitale complessivo di entità differente per le due banche, in quanto definito in base alle dimensioni di queste ultime e alla rispettiva quota di mercato. Supponendo che negli anni successivi i valori di entrambe le banche rimangano invariati, per il 2019 ne risulterebbe un requisito pari al 19,2% per UBS e al 16,7% per Credit Suisse degli attivi ponderati per il rischio (RWA). Il requisito di capitale proprio non ponderato (leverage ratio), come secondo requisito di capitale, ammonterebbe al 4,6% (UBS) e 4,0% (Credit Suisse). La differenza fra le due banche risulta esclusivamente da una quota di mercato nettamente inferiore detenuta da Credit Suisse in conformità ai dati disponibili nelle operazioni creditizie a livello nazionale. Alla luce sia degli sforzi attualmente compiuti dalle banche per la riduzione del proprio bilancio, sia delle possibili variazioni delle rispettive quote di mercato, è presumibile che i valori richiesti per il 2019 risulteranno più bassi. Per consentire il raggiungimento dei valori, l'Ordinanza sui fondi propri (OFoP) prevede disposizioni transitorie. Per quanto riguarda gli attivi ponderati per il rischio, attualmente tali valori si collocano al di sotto di un requisito di capitale minimo già definito dalla FINMA per le grandi banche in maniera forfetaria prima dell'introduzione di Basilea III, pari al 14,4% degli RWA.

Non sono consentiti il mancato raggiungimento e il superamento dei valori limite

Nell'OFoP il legislatore ha stabilito due valori limite per il capitale proprio delle banche di rilevanza sistemica. Il capitale proprio a livello di singolo istituto non deve risultare inferiore al 14% degli attivi ponderati per il rischio. Nel contempo, la dotazione di capitale complessivo a livello consolidato (gruppo) non deve superare il requisito complessivo di capitale stabilito nella decisione FINMA (v. sopra, secondo capoverso) in ragione di requisiti più severi introdotti a livello di singolo istituto. Attualmente è quanto si verifica presso entrambe le grandi banche, e secondo le intenzioni del legislatore un simile scenario rende necessaria l'adozione di facilitazioni.

Adeguamenti a livello di partecipazioni

Come conseguenza dell'adempimento dei propri requisiti in materia di capitale a livello di singolo istituto, attualmente le due grandi banche raggiungerebbero a livello di gruppo consolidato una quota di fondi propri che esula dal valore target stabilito. Il motivo soggiacente è l'elevato fabbisogno di capitale che scaturirebbe per applicare in maniera coerente l'OFoP a livello di singolo istituto. Ne risulterebbe in particolare che a livello di singolo istituto il valore per le partecipazioni a filiali dovrebbe essere detratto dal capitale, mentre a livello consolidato tale effetto non si produce.

Nell'eventualità in cui il valore target venga superato, il legislatore ha previsto che, a determinate condizioni, la FINMA debba concedere alle banche interessate facilitazioni a livello di singolo istituto. Per determinare le facilitazioni, la FINMA ha proceduto nel modo seguente:

  • in una prima fase, a livello di singolo istituto i requisiti in materia di capitale vengono ridotti alla quota regolamentare minima del 14%. Attualmente tale provvedimento non è tuttavia di per sé sufficiente per impedire che entrambe le banche vengano a trovarsi, dal punto di vista consolidato, considerevolmente al di sopra del valore target fissato per il requisito complessivo.
  • Per questa ragione, in una seconda fase la FINMA prevede facilitazioni nell'ambito del trattamento delle partecipazioni a filiali attive in ambito finanziario. Le facilitazioni riguardano le partecipazioni detenute direttamente dei singoli istituti: finora queste dovevano essere integralmente detratte dai fondi propri, mentre ora possono essere considerate, fino a un determinato valore soglia, con una ponderazione del rischio del 200%. La FINMA concede tali facilitazioni anche perché le attuali disposizioni svizzere a livello di singolo istituto per le partecipazioni dirette a filiali sono molto rigide in un raffronto internazionale. In questo modo, le imprese straniere (per esempio nell'Unione europea) possono, a determinate condizioni (nella fattispecie una visione a livello consolidato), essere completamente esonerate dall'adempimento delle prescrizioni in materia di fondi propri a livello di singolo istituto.
  • La FINMA fa inoltre in modo che le partecipazioni vengano trattate in maniera unitaria. Finora le partecipazioni detenute indirettamente nelle filiali venivano registrate formalmente come crediti a livello di singolo istituto; poiché adesso invece sono considerate una partecipazione a valle del gruppo finanziario, vengono parimenti equiparate a partecipazioni dirette della banca. Ciò comporta un netto inasprimento dei requisiti in materia di capitale per le partecipazioni indirette, a prescindere dal fatto che esse debbano essere dedotte dai fondi propri come conseguenza della definizione del valore di soglia oppure vengano registrate con una ponderazione del rischio del 200%.

Ogni anno la FINMA esaminerà se i criteri concernenti le facilitazioni sono adempiuti e, all'occorrenza, disporrà modifiche.

Ulteriori adeguamenti e pubblicità

Come ulteriore adeguamento, la FINMA ha abolito le facilitazioni finora in vigore che in passato erano state concesse per i prestiti alla maggioranza delle filiali regolamentate all'estero (il cosiddetto "G-10 relief"). Tale decisione si fonda su una rivalutazione di quelle posizioni che in passato avevano un volume considerevole. Alla luce degli insegnamenti tratti dalla crisi finanziaria non è più opportuno e conveniente valutare tali prestiti come privi di rischi.

Nel quadro del primo rapporto trimestrale 2014, Credit Suisse e UBS hanno effettuato la pubblicazione in conformità alle disposizioni sancite dalla Circolare FINMA 2008/22 "Pubblicazione FP – Banche". La trasparenza richiesta da parte delle banche è tesa a consentire a terzi una valutazione dell'importanza delle facilitazioni.

Contatto

Tobias Lux, portavoce, tel. +41 (0)31 327 91 71, tobias.lux@finma.ch

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Ultima modifica: 07.05.2014 Dimensioni: 0.29  MB
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