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Comunicato stampa
2014

Gestione inadeguata del rischio in relazione alle sanzioni statunitensi: la FINMA conclude il procedimento nei confronti di BNP Paribas (Suisse)

L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA ha condotto un procedimento di enforcement a carico di BNP Paribas (Suisse) SA, avente come oggetto la gestione da parte della banca degli obblighi in relazione all'applicazione delle sanzioni statunitensi, in particolare contro il Sudan. La FINMA ha constatato che l'istituto ha ripetutamente commesso gravi violazioni dei propri obblighi di individuazione, limitazione e controllo dei rischi a tale riguardo, soprattutto tra il 2002 e il 2007. La banca ha così contravvenuto alle disposizioni in materia di vigilanza. La FINMA ha deciso pertanto un supplemento di fondi propri per rischi operativi nonché un divieto di condurre affari con società o persone fisiche destinatarie di sanzioni da parte di UE o Stati Uniti.

Le autorità statunitensi hanno condotto un'indagine a carico di BNP Paribas (Gruppo) per violazione delle sanzioni USA contro Cuba, Iran e Sudan. Anche la FINMA ha esaminato se l'affiliata svizzera di tale gruppo, BNP Paribas (Suisse) SA (di seguito indicata come «BNP Suisse») abbia contravvenuto in tale contesto alle norme del diritto di vigilanza elvetico. Nell'ambito della propria procedura, la FINMA ha approfondito la questione su come BNP Suisse abbia identificato, controllato e limitato i rischi delle proprie attività commerciali transfrontaliere nel periodo compreso tra il 2002 e il 2011. In particolare sono stati oggetto di indagine l'evoluzione delle attività condotte con partner commerciali in Paesi soggetti a sanzioni USA, la politica commerciale e di controllo dal 2002, nonché il rispetto di regole e direttive interne.

Grave violazione delle sanzioni statunitensi da parte della società svizzera

Le indagini condotte dalla FINMA hanno evidenziato come fino al 2011, e in particolar modo nel periodo tra il 2002 e il 2007, BNP Suisse abbia violato le sanzioni statunitensi in maniera ripetuta e in misura significativa soprattutto per quanto concerne il Sudan. In particolare, la FINMA ha constatato quanto segue:

  • Trasferimenti di dollari

    Clienti sudanesi o iraniani hanno dato istruzioni a BNP Suisse di evitare qualsiasi riferimento al Sudan, o all'Iran, o ai clienti effettivi in relazione ai bonifici effettuati, al fine di evitare che gli ordini in questione fossero individuati e quindi bloccati nei filtri del traffico dei pagamenti internazionale. BNP Suisse ha dato seguito a tali istruzioni, rendendo quindi possibile il perfezionamento delle rispettive operazioni.
  • Trasferimenti attraverso banche terze

    BNP Suisse ha effettuato transazioni per conto di clienti sudanesi attraverso conti di una banca terza negli Stati Uniti. Le operazioni in questione sono quindi passate attraverso «banche satellite» interposte da parte di BNP Suisse. Attraverso questa procedura la banca statunitense ignorava che nella transazione fossero coinvolti clienti sudanesi. Dal canto suo, BNP Suisse riteneva che il diritto sanzionatorio statunitense non trovasse applicazione per le banche estere, in particolare in caso di esecuzione delle transazioni attraverso una banca terza negli USA. All'interno di BNP Suisse sussistevano comunque notevoli dubbi circa la liceità di questa prassi, tanto che sulla questione sono state raccolte non meno di 20 perizie legali.
  • Transazioni su divise

    BNP Suisse ha effettuato transazioni su divise di portata significativa e al di fuori degli Stati Uniti per conto di clienti colpiti da embargo. Tali operazioni erano coperte tra BNP Suisse e BNP Parigi. Attraverso questo sistema adottato dalla banca, il background e il coinvolgimento di clienti sudanesi non risultavano più individuabili da parte di soggetti terzi.
  • Crediti documentari

    BNP Suisse ha emesso crediti documentari per volumi significativi per il finanziamento del commercio petrolifero sudanese. Anche in questo caso, la procedura predisposta dalla banca consentiva di evitare che soggetti terzi potessero giungere alla conclusione che i pagamenti in questione avevano un background attinente al Sudan.
  • Implementazione incompleta delle direttive interne al Gruppo

    BNP Suisse ha recepito e attuato in modo incompleto la direttiva interna al Gruppo tesa a precludere qualsiasi attività con clienti sudanesi. Di conseguenza, l'attinenza con il Sudan di una transazione non era registrata in maniera sistematica e l'operazione stessa non veniva quindi inibita.

Violazione del requisito in materia di organizzazione adeguata

La FINMA ha concluso il procedimento di enforcement a carico di BNP Suisse con l'emanazione di una decisione in cui viene stabilito che la banca ha gravemente violato i propri obblighi di individuazione, limitazione e controllo dei rischi in relazione alle transazioni con partner commerciali in Paesi soggetti a sanzioni statunitensi. La banca si è così esposta a rischi legali e di reputazione sproporzionatamente elevati, contravvenendo al requisito di un'organizzazione adeguata ai sensi del diritto di vigilanza elvetico. La FINMA non ha invece ravvisato indizi di violazioni delle sanzioni svizzere.

Dalla procedura è inoltre emerso che, al fine di evitare ulteriori violazioni, BNP Suisse ha nel frattempo adeguato i propri processi applicati alle transazioni con partner commerciali in Paesi soggetti a sanzioni. La FINMA provvederà a verificare la corretta e coerente implementazione di questi provvedimenti, impiegando a tale scopo un soggetto terzo indipendente.

La FINMA dispone inoltre un supplemento di fondi propri per rischi operativi nonché un divieto della durata di due anni di condurre affari con società o persone fisiche destinatarie di sanzioni da parte di UE o Stati Uniti.

La FINMA provvederà altresì a indagare sulle modalità con cui consiglio di amministrazione, management e altri dipendenti di BNP Suisse risultavano coinvolti a vario titolo nelle mancanze riscontrate.

La FINMA sottolinea nuovamente i rischi legali correlati alle sanzioni estere

La FINMA ha sottoposto a valutazione la gestione delle sanzioni estere sulla base del diritto di vigilanza svizzero. Quest'ultimo prevede che una banca debba garantire in qualsiasi momento un'attività irreprensibile e disporre di un'organizzazione adeguata, anche sotto il profilo della gestione del rischio. Gli istituti finanziari devono essere in grado di analizzare, minimizzare e controllare in modo adeguato i rischi legali e di reputazione derivanti dal diritto estero. Questo principio vale anche per la gestione delle rispettive sanzioni.

Il presente caso mette ancora una volta in risalto le possibili conseguenze derivanti dal mancato controllo dei rischi operativi da parte degli istituti finanziari, non da ultimo nell'ambito della compliance.

Conclusa la procedura statunitense a carico di BNP Paribas (Gruppo)

BNP Paribas (gruppo) ha annunciato oggi di aver raggiunto un accordo con diverse autorità statunitensi tra cui il Dipartimento di Giustizia (DoJ), il Dipartimento dei Servizi Finanziari (DFS) dello stato di New York e la Riserva federale (Fed), che concerne l'elusione di sanzioni USA nei confronti di Cuba, Iran e Sudan. L'accordo prevede un riconoscimento di colpevolezza del gruppo e il pagamento di una multa complessiva di 8.97 miliardi di dollari a diverse autorità statunitensi. Il DFS ha inoltre pronunciato delle sanzioni nei confronti del gruppo, le quali prevedono l'esclusione temporanea dalle attività di clearing in dollari per determinate unità operative.

Contatto

Tobias Lux, portavoce, tel. +41 31 327 91 71, tobias.lux@finma.ch

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Gestione inadeguata del rischio in relazione alle sanzioni statunitensi: la FINMA conclude il procedimento nei confronti di BNP Paribas (Suisse)

Ultima modifica: 01.07.2014 Dimensioni: 0.23  MB
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