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Sanzione internazionale

Ordinanza del 27 agosto 2014 che istituisce provvedimenti per impedire l'aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina (RS 946.231.176.72)

Il 27 agosto 2014 il Consiglio federale ha completato l’Ordinanza che istituisce provvedimenti per impedire l'aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina.

Nel settore finanziario vengono sottoposte all'obbligo di autorizzazione le emissioni di strumenti finanziari a lungo termine di cinque banche russe. In futuro verranno autorizzate esclusivamente le emissioni che non superano il valore medio degli strumenti finanziari degli ultimi anni. Saranno esonerate da tale obbligo le filiali svizzere di queste banche qualora non agiscano in nome o per conto della casa madre. La stessa eccezione è contemplata anche dalle misure emanate dall'UE per le filiali delle banche russe di cui sopra presenti sul suo territorio. Il mercato secondario di strumenti finanziari nuovi emessi al di fuori della Svizzera e dell'UE viene sottoposto all'obbligo di notifica. Otto persone fisiche e tre persone giuridiche sono state aggiunti all'elenco delle persone e delle imprese con le quali gli intermediari finanziari non possono intrattenere nuove relazioni d'affari e devono notificare quelle già esistenti.

La modifica entra in vigore il 27 agosto 2014 alle ore 18.00.

La modifica può essere consultata sul sito Internet della SECO.

Conformemente alle prescrizioni dell’ordinanza, agli intermediari finanziari è vietato avviare nuove relazioni d’affari. Essi sono tenuti a notificare immediatamente alla SECO le attuali relazioni d’affari.
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