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2014

La FINMA adegua la Circolare «Agenzie di rating»

L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA apporta adeguamenti alla Circolare FINMA 2012/1 «Agenzie di rating» in tre punti. Gli adeguamenti formali si rendono necessari in ragione degli sviluppi normativi intervenuti ed entreranno in vigore il 1° gennaio 2015.

Imprese di assicurazione: prolungamento del termine transitorio

Per il calcolo del patrimonio vincolato, le imprese di assicurazione possono continuare a impiegare rating esterni finora riconosciuti in conformità alla Circolare FINMA 2008/18 «Direttive di investimento – assicuratori». Secondo la disposizione transitoria in vigore, questa norma era valida solo fino al 1° gennaio 2015. Dopo tale data, per il calcolo del patrimonio vincolato le imprese di assicurazione avrebbero potuto impiegare unicamente i rating di agenzie di rating riconosciute.
 
Alla luce degli sforzi internazionali tesi a ridurre la dipendenza dalle agenzie di rating, la FINMA, nel quadro della revisione della Circolare FINMA 2008/18 «Direttive di investimento – assicuratori» esaminerà se per il calcolo del patrimonio vincolato le imprese di assicurazione potranno, in futuro, avvalersi delle proprie valutazioni in materia di solvibilità. Per non precorrere l'eventuale adeguamento, il termine transitorio summenzionato per l'impiego dei rating viene prolungato fino al 31 marzo 2016.

Investimenti collettivi di capitale: non più prescrizioni per i rating di agenzie di rating

A fronte della revisione totale dell'Ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi, la soglia minima di solvibilità di cui occorre disporre per quanto riguarda tecniche di investimento e derivati non viene più stabilita unicamente mediante rating di agenzie di rating riconosciute. Pertanto, nell'ambito degli investimenti collettivi di capitale non è più necessario prescrivere l'impiego prudenziale di rating di agenzie di rating riconosciute.

Banche: rating di agenzie di rating per la quota di liquidità a breve termine

Le modifiche all'Ordinanza sulla liquidità delle banche e la Circolare FINMA 2015/2 «Rischi di liquidità – banche» prescrivono alle banche l'impiego di rating di agenzie di rating riconosciute per il calcolo della quota di liquidità a breve termine (Liquidity Coverage Ratio, LCR). In particolare, i rating sono necessari per ripartire le attività liquide di elevata qualità nel numeratore del LCR in quelle della categoria 1 (ponderazione del rischio 0%) e in quelle della categoria 2 (ponderazione massima del rischio 20%), in conformità anche a quanto previsto dal Comitato di Basilea nell'accordo quadro internazionale. In ragione di questi cambiamenti occorre adeguare di conseguenza la Circolare 2012/1 «Agenzie di rating».

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