L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA riconosce come standard minimo le direttive dell'Associazione Svizzera dei Banchieri concernenti gli averi non rivendicati. Esse rispecchiano i nuovi requisiti sanciti dalla Legge sulle banche per quanto riguarda il trattamento degli averi non rivendicati. Entrano in vigore il 1° gennaio 2015.
Ora la Legge sulle banche rivista e l'Ordinanza sulle banche interamente rivista disciplinano il trasferimento e la liquidazione degli averi non rivendicati. A tal proposito è stata esplicitamente creata anche una base legale per la pubblicazione degli averi non rivendicati. In questo modo le banche non si trovano più a dover fronteggiare l'insoddisfacente eventualità di violare il segreto bancario mediante la pubblicazione.
Altre due modifiche salienti apportate alle direttive sono la nuova distinzione concettuale fra «assenza di contatto» e «non rivendicazione» e l'istituzione di una piattaforma centrale in cui l'Associazione Svizzera dei Banchieri pubblica gli averi non rivendicati e mediante la quale tali averi devono essere comunicati almeno una volta all'anno. Per le persone che pensano di avere diritto ad averi non rivendicati, l'ombudsman delle banche continua a essere l'ufficio di contatto competente.
Le direttive dell'Associazione Svizzera dei Banchieri relative al trattamento degli averi senza contatti e non rivendicati presso le banche svizzere vanno a sostituire le direttive del 2009 in vigore fino a fine 2014. Entrano in vigore il 1° gennaio 2015.