L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA impone il divieto di esercizio della professione nei confronti di sei ex manager e trader di UBS che commerciavano divise e metalli preziosi. La durata di tali divieti è compresa fra 12 mesi e 5 anni. La FINMA ha constatato che i collaboratori di UBS coinvolti erano direttamente responsabili delle gravi violazioni del diritto in materia di vigilanza già constatate nel 2014 nel commercio operato dalla banca in divise e metalli preziosi. Nell’agosto 2015 la FINMA ha interrotto i procedimenti nei confronti di altri quattro trader di UBS.
Nel novembre 2014 la FINMA ha avviato procedimenti di
enforcement nei confronti di undici
trader e
manager di UBS. In tali procedimenti, l’Autorità di vigilanza ha appurato le conoscenze e la condotta delle persone implicate negli abusi constatati nel commercio di divise e metalli preziosi presso la sede di Zurigo/Opfikon (cfr.
Comunicato stampa del 12 novembre 2014).
Divieti di esercizio della professione per 12 mesi – 5 anni
Dopo aver già interrotto quattro procedimenti nell’agosto 2015, la FINMA ha ora concluso altri sei procedimenti di
enforcement. L’Autorità di vigilanza è giunta alla conclusione che i collaboratori di UBS erano in misura decisiva responsabili, individualmente, delle gravi lacune organizzative e delle pratiche illecite constatate in seno alla banca. Per questo motivo la FINMA impone il divieto di esercizio della professione nei confronti dell’ex responsabile del commercio globale di divise e dell’ex responsabile delle operazioni spot su divise. A entrambi i
manager è imposto il divieto di svolgere una professione in posizione dirigenziale presso un istituto assoggettato alla vigilanza della FINMA per un periodo compreso tra i quattro e i cinque anni. Inoltre, la FINMA impone il divieto di esercizio della professione per un periodo di almeno 12 mesi nei confronti di quattro
trader che commerciavano divise e metalli preziosi dall’ufficio preposto della filiale di Zurigo/Opfikon. La FINMA concluderà in un secondo momento il procedimento nei confronti di un ulteriore collaboratore di UBS coinvolto. Nessuno dei collaboratori implicati è ancora al servizio di UBS.
Responsabilità individuale nella grave violazione del diritto in materia di vigilanza
Dai procedimenti condotti dalla FINMA è emerso che il management responsabile del commercio di divise permetteva e puntualmente anche promuoveva il comportamento illecito e sleale dei suoi collaboratori. Lo stesso era consapevole dei rischi connessi all’utilizzo delle chat e del conseguente scambio di informazioni fra i
trader. Ciononostante, i
manager competenti hanno trascurato l’attuazione di un efficiente sistema di controllo e omesso di sorvegliare in maniera coerente l’osservanza delle prescrizioni interne ed esterne. I
trader coinvolti si sono comportati ripetutamente, sotto diversi punti di vista, in modo inammissibile, trasmettendo a terzi informazioni confidenziali, in parte identificative relative ai clienti, piazzato di proposito ordini
stop-loss nonché attuato pratiche di
front running. I
trader hanno inoltre cercato a più riprese di manipolare i valori di riferimento delle divise. Alla luce di quanto esposto, la FINMA ha constatato che i collaboratori di UBS coinvolti sono responsabili, individualmente, delle gravi violazioni del diritto in materia di vigilanza per quanto concerne gli abusi nel commercio di divise e metalli preziosi appurati presso la banca.
Interruzione di quattro procedimenti
Nell’agosto 2015 la FINMA ha interrotto i procedimenti di
enforcement avviati nei confronti di altri quattro
trader di UBS. Anche in questi casi sussistevano indizi che suffragavano il contributo a una grave violazione del diritto in materia di vigilanza. Per questo motivo, la FINMA ha ammonito determinati comportamenti. Ulteriori misure prudenziali nei confronti delle persone coinvolte non sono risultate necessarie.
Contatto
Tobias Lux, portavoce, tel. +41 (0)31 327 91 71,
tobias.lux@finma.ch