L’Autorità di vigilanza sui mercati finanziari FINMA avvia l’indagine conoscitiva sul progetto di circolare concernente la trasmissione diretta. La nuova circolare fornisce un supporto agli istituti assoggettati nella trasmissione autonoma di informazioni non accessibili al pubblico ad autorità ed enti esteri.
Ai sensi della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (art. 42c LFINMA), dal 1° gennaio 2016 gli istituti assoggettati alla vigilanza della FINMA hanno la facoltà di trasmettere, a determinate condizioni, informazioni non accessibili al pubblico direttamente ad autorità ed enti esteri. Il progetto di circolare FINMA sulla trasmissione diretta interpreta con maggior chiarezza il nuovo articolo di legge. La circolare fornisce pertanto un supporto agli assoggettati nell’applicazione uniforme della norma sancita dal predetto articolo agevolando la minimizzazione dei rischi correlati. L’indagine conoscitiva sul progetto di nuova circolare si concluderà il 1° settembre 2016.
Applicazione autonoma e uniforme del diritto da parte degli assoggettati
La trasmissione di informazioni non accessibili al pubblico alle competenti autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari e ad altri enti esteri incaricati della vigilanza presuppone, in linea di principio, che le informazioni trasmesse vengano utilizzate esclusivamente per l’esecuzione del diritto sui mercati finanziari. Tali informazioni possono essere ritrasmesse ad altre autorità, tribunali od organi esclusivamente a tale scopo. Inoltre, le autorità richiedenti devono essere vincolate al segreto d’ufficio o al segreto professionale. Secondo quanto sancisce la circolare, dal momento in cui la FINMA ha già prestato loro assistenza amministrativa o la capacità di prestarla è stata appurata a livello giudiziario, gli assoggettati possono, in linea di principio, presupporre l’osservanza delle summenzionate condizioni da parte delle autorità richiedenti. Tuttavia, ciò vale unicamente nel caso in cui non dovessero sussistere indizi che, nel caso concreto, le condizioni precedentemente menzionate non risultano adempiute. La FINMA pubblica nel proprio sito Internet un elenco di dette autorità di vigilanza sui mercati finanziari.
La circolare definisce inoltre le condizioni quadro alle quali possono essere trasmesse le informazioni non accessibili al pubblico relative a operazioni di clienti e di assoggettati alla vigilanza, senza che le autorità o i servizi riceventi debbano adempiere i summenzionati principi di specialità e di confidenzialità (art. 42c cpv. 2 LFINMA). In questi casi, le informazioni possono essere trasmesse se sono assolutamente necessarie per l’esecuzione o l’approvazione di transazioni.
Inoltre, riportando un elenco di esempi tipici, la circolare definisce in quali casi sussiste una trasmissione di informazioni di grande importanza che deve essere notificata previamente alla FINMA e in quali casi, invece, la trasmissione diretta è possibile senza notifica preliminare. La circolare indica altresì il modo di procedere nel caso in cui occorra effettuare tali notifiche. I criteri per determinare l’importanza si basano sulle informazioni di cui la FINMA necessita per l’adempimento della propria attività di vigilanza.
I diritti dei clienti e di terzi sono tutelati
In linea di principio, la trasmissione diretta è consentita unicamente se i diritti dei clienti e di terzi sono tutelati. Questi ultimi scaturiscono non solo dal diritto sui mercati finanziari, ma anche dagli ambiti del diritto pubblico e del diritto civile. La tutela di tali diritti spetta agli assoggettati. La circolare non contiene disposizioni al riguardo.
Infine, la FINMA può riservarsi la via dell’assistenza amministrativa sia per determinate trasmissioni di informazioni, sia, in via generale, per determinati assoggettati, fattispecie oppure autorità di vigilanza sui mercati finanziari o servizi esteri. In questi casi, gli assoggettati non sono autorizzati a effettuare una trasmissione diretta. L’autorità di vigilanza estera richiedente deve invece presentare la richiesta di informazioni tramite una richiesta di assistenza amministrativa alla FINMA.
Contatto
Tobias Lux, portavoce, tel. +41 (0)31 327 91 71, tobias.lux@finma.ch