L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA riesamina le norme sancite dall’Ordinanza FINMA sull’infrastruttura finanziaria concernenti l’obbligo di comunicazione per i diritti di voto delegati liberamente. A tale scopo, la FINMA avvia un’indagine conoscitiva che si concluderà il 3 ottobre 2016 e procederà a un adeguamento delle norme indipendentemente dall’esito dell’indagine conoscitiva.
Il 1° gennaio 2016 sono entrate in vigore la Legge sull’infrastruttura finanziaria (LInFi) e l’Ordinanza FINMA sull’infrastruttura finanziaria (OInFi-FINMA). Le disposizioni che tali testi normativi sanciscono nell’ambito del diritto in materia di pubblicità prevedono che, in caso di delega dei diritti di voto, per esempio nel quadro di un mandato di gestione patrimoniale, siano soggetti all’obbligo di comunicazione sia l’avente economicamente diritto alla partecipazione soggetta al predetto obbligo sia il soggetto autorizzato a esercitare i diritti di voto in ragione della delega. L’OInFi-FINMA concretizza tale obbligo di comunicazione nel caso di persone giuridiche a cui vengono delegati i diritti di voto: è soggetto all’obbligo di comunicazione colui che controlla direttamente o indirettamente la persona giuridica. Tale norma è stata introdotta nel 2015 nel quadro dell’indagine conoscitiva avviata allora su richiesta dei relativi partecipanti.
Ora i soggetti interessati da tale obbligo di comunicazione segnalano problemi pratici a livello dell’applicazione: le persone fisiche che controllano gruppi finanziari, ma che non svolgono alcuna attività operativa, possono adempiere il predetto obbligo unicamente con un onere considerevole. La FINMA procederà ad adeguare tale norma purché si tratti di un’esigenza comprovata in seno all’intero settore. A tale scopo l’autorità di vigilanza avvia un’indagine conoscitiva che si concluderà il 3 ottobre 2016. La FINMA propone il principio da essa già prospettato in occasione dell’indagine conoscitiva avviata nel 2015, secondo cui, in caso di una delega dei diritti di voto, deve essere sottoposta all’obbligo di comunicazione la persona che altresì decide effettivamente in merito all’esercizio dei diritti di voto.
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