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Comunicato stampa
2016

La FINMA avvia l'indagine conoscitiva sulla revisione parziale dell'Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria

L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA avvia l'indagine conoscitiva concernente l'Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria sottoposta a revisione parziale. Gli adeguamenti contengono disposizioni d'esecuzione concernenti l'obbligo per le banche e i commercianti di valori mobiliari di concludere nuovi contratti o di apportare modifiche agli attuali contratti solo se la controparte riconosce un differimento della disdetta di contratti in conformità all'articolo 30a LBCR.

L'articolo 12 capoverso 2bis dell'Ordinanza sulle banche (OBCR), entrato in vigore il 1° gennaio 2016, obbliga le banche svizzere a concludere nuovi contratti che sottostanno al diritto estero o prevedono un foro estero soltanto se le controparti riconoscono preventivamente in via contrattuale un eventuale differimento della disdetta di contratti ordinato dalla FINMA. Tale differimento garantisce la prosecuzione, senza interruzioni, di relazioni contrattuali fondamentali in situazioni di crisi. Tale obbligo viene allineato agli standard internazionali e concretizzato nell'Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria sottoposta a revisione parziale. L'indagine conoscitiva si concluderà il 8 novembre 2016. Le disposizioni riviste entreranno in vigore il 1° marzo 2017.

 

In conformità al progetto di ordinanza, l'obbligo di adeguamento concerne unicamente i contratti la cui prosecuzione è fondamentale per la banca che deve essere risanata. Esso è pertanto corredato di un elenco esaustivo delle tipologie contrattuali che sottostanno all'obbligo di adeguamento. Si tratta di contratti comunemente in uso nel mercato finanziario, segnatamente contratti sull'acquisto, sulla vendita, sul prestito o su operazioni pensionistiche in relazione a determinati valori sottostanti. La lista dei contratti è armonizzata a livello internazionale e allineata alla definizione di contratti finanziari in conformità alla direttiva europea concernente il risanamento e la risoluzione degli istituti bancari.

 

Le disposizioni d'esecuzione definiscono inoltre alcune deroghe all'obbligo di modifica del contratto. Ciò si applica segnatamente ai contratti conclusi con infrastrutture del mercato finanziario e banche centrali. Le società del gruppo di banche svizzere che non operano in ambito finanziario sono parimenti esonerate dal predetto obbligo.

 

L'ordinanza disciplina inoltre i termini di applicazione. Pertanto, i contratti con banche e commercianti di valori mobiliari come controparti che sono stati stipulati o modificati tre mesi dopo l'entrata in vigore della revisione parziale o successivamente devono adempiere i requisiti sanciti dall'articolo 12 capoverso 2bis OBCR. I contratti stipulati con tutte le altre controparti devono soddisfare le condizioni solo se sono stati stipulati o modificati sei mesi dopo l'entrata in vigore o successivamente.

Contatto

Vinzenz Mathys, portavoce, Tel. +41 (0)31 327 91 71, vinzenz.mathys@finma.ch

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La FINMA avvia l'indagine conoscitiva sulla revisione parziale dell'Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria

Ultima modifica: 27.09.2016 Dimensioni: 0.16  MB
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Erläuterungsbericht

Bankeninsolvenzverordnung-FINMA

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Informazioni concernenti l'indagine conoscitiva

Revisione parziale dell’Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria (OIB-FINMA)

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Punti chiave

Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria – revisione parziale

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