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Comunicato stampa
2017

La FINMA adegua l'obbligo di comunicazione per i soggetti legittimati a esercitare i diritti di voto

L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA adegua nell’Ordinanza FINMA sull’infrastruttura finanziaria le regole in materia di obbligo di comunicazione in caso di delega del libero esercizio dei diritti di voto. Per i diritti di voto delegati, è ora soggetta a obbligo di comunicazione la persona che assume concretamente le decisioni circa l’esercizio dei diritti stessi. In alternativa, l’obbligo di comunicazione può essere adempiuto dalla persona controllante a livello consolidato per le unità da egli controllate.

Gli operatori di mercato interessati dall’obbligo di comunicazione hanno segnalato alla FINMA una serie di problemi pratici relative all'attuazione delle regole vigenti in materia di obbligo di comunicazione. Sulla base di questi elementi, la FINMA ha deciso di apportare un adeguamento della corrispondente Ordinanza FINMA sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati. Per i diritti di voto delegati, è ora soggetta a obbligo di comunicazione la persona che assume concretamente le decisioni circa l’esercizio del diritto di voto. A tale riguardo, la FINMA aveva condotto un’apposita indagine conoscitiva. Le disposizioni sottoposte a revisione entreranno in vigore con effetto dal 1° marzo 2017.


In linea di principio, i partecipanti all’indagine conoscitiva hanno accolto con favore tale iniziativa così come il conseguente emendamento. I riscontri forniti dai partecipanti hanno tuttavia evidenziato la necessità di ulteriori adeguamenti in situazioni di controllo diretto o indiretto, come ad esempio nel caso dei gruppi societari. A complemento della bozza sottoposta a indagine conoscitiva, l’Ordinanza FINMA sancisce pertanto che, nel caso in cui la persona autorizzata ad esercitare a propria discrezione i diritti di voto viene controllata in maniera diretta o indiretta, l’obbligo di comunicazione può essere adempiuto anche dalla persona controllante su base consolidata. Per l’attuazione delle nuove disposizioni è previsto un termine transitorio di sei mesi a partire dalla data di entrata in vigore.

Contatto

Vinzenz Mathys, portavoce, Tel. +41 (0)31 327 19 77, vinzenz.mathys@finma.ch

Comunicato stampa

La FINMA adegua l'obbligo di comunicazione per i soggetti legittimati a esercitare i diritti di voto

Ultima modifica: 14.02.2017 Dimensioni: 0.29  MB
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Ordinanza FINMA sull’infrastruttura finanziaria (OInFi-FINMA) (26.01.2017)

Modifica del 26 gennaio 2017

Ultima modifica: 26.01.2017 Dimensioni: 0.48  MB
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Anhörungsbericht

Bericht über die Anhörung vom 22. August bis 3. Oktober 2016 zur Teilrevision der FinfraV-FINMA

Ultima modifica: 26.01.2017 Dimensioni: 0.45  MB
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Stellungnahmen

Teilrevision der Finanzmarktinfrastrukturverordnung-FINMA (FinfraV-FINMA)

Ultima modifica: 26.01.2017 Dimensioni: 11.25  MB
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