A conclusione dell’indagine conoscitiva, l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA pubblica l’Ordinanza FINMA sull’insolvenza bancaria, sottoposta a revisione parziale. Gli adeguamenti concretizzano l’obbligo per le banche e i commercianti di valori mobiliari di concludere nuovi contratti o di apportare modifiche agli attuali contratti solo se la controparte acconsente a un differimento della disdetta di contratti. Le modifiche entreranno in vigore il 1° aprile 2017.
Una modifica dell’Ordinanza sulle banche, entrata in vigore il 1° gennaio 2016 (art. 12 cpv. 2bis), obbliga le banche svizzere e i commercianti di valori mobiliari a concludere nuovi contratti che sottostanno al diritto estero o prevedono un foro estero soltanto se le controparti riconoscono preventivamente in via contrattuale un eventuale differimento della disdetta di contratti ordinato dalla FINMA. Detto differimento garantisce la prosecuzione di relazioni contrattuali fondamentali in situazioni di crisi. Tale obbligo viene allineato agli standard internazionali e concretizzato nell’Ordinanza FINMA sull’insolvenza bancaria sottoposta a revisione parziale. Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 1° aprile 2017.
I partecipanti all’indagine conoscitiva hanno accolto sostanzialmente con favore la revisione parziale, chiedendo tuttavia alcune precisazioni e ulteriori deroghe all’obbligo di modifica del contratto. Dopo avere attentamente esaminato le richieste avanzate e le relative conseguenze, la FINMA ha adeguato come segue il disciplinamento previsto dal progetto sottoposto a indagine conoscitiva: le società del gruppo estere devono adeguare i contratti finanziari solo nel caso in cui l’adempimento è garantito da una banca o un commerciante di valori mobiliari con sede in Svizzera. Inoltre, la FINMA ha ampliato le disposizioni derogatorie per i contratti con persone private nonché per i contratti relativi alla collocazione di strumenti finanziari sul mercato. Infine, la FINMA ha prolungato i termini transitori a dodici mesi per i contratti con banche e commercianti di valori mobiliari, nonché a diciotto mesi per i contratti con altre controparti.
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